LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 39
VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N 34
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1982
Art. 8
Le funzioni di responsabile dei servizi operativi centrali dal n. 21 al n. 27 incluso del precedente art. 2, con competenze in materia di sanità, e di coordinatore dei servizi medesimi possono essere transitoriamente attribuite al personale del ruolo unico sanitario regionale, in servizio presso la Regione a norma dell'art. 44, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Le suddette funzioni possono essere attribuite non oltre il primo triennio di nomina dei responsabili di servizio e dei coordinatori, a norma, rispettivamente, degli articoli 37 e 38 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.
Il Consiglio regionale, col provvedimento di cui al quarto comma dell'art. 37 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, stabilisce i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale inquadrato nel ruolo unico regionale.
Le funzioni di responsabile degli uffici, nei quali sono articolati i servizi di cui al primo comma, possono essere transitoriamente attribuite, per un periodo non eccedente quello di cui al secondo comma, a personale del ruolo unico sanitario regionale, in servizio presso la Regione a norma dell'art. 44, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce ai fini di cui al precedente comma i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale inquadrato nel ruolo unico regionale.