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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 39

VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1982

Art. 8
Le funzioni di responsabile dei servizi operativi centrali dal n. 21 al n. 27 incluso del precedente art. 2, con competenze in materia di sanità, e di coordinatore dei servizi medesimi possono essere transitoriamente attribuite al personale del ruolo unico sanitario regionale, in servizio presso la Regione a norma dell'art. 44, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Le suddette funzioni possono essere attribuite non oltre il primo triennio di nomina dei responsabili di servizio e dei coordinatori, a norma, rispettivamente, degli articoli 37 e 38 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.
Il Consiglio regionale, col provvedimento di cui al quarto comma dell'art. 37 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, stabilisce i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale inquadrato nel ruolo unico regionale.
Le funzioni di responsabile degli uffici, nei quali sono articolati i servizi di cui al primo comma, possono essere transitoriamente attribuite, per un periodo non eccedente quello di cui al secondo comma, a personale del ruolo unico sanitario regionale, in servizio presso la Regione a norma dell'art. 44, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce ai fini di cui al precedente comma i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale inquadrato nel ruolo unico regionale.

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