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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 39

VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1982

Art. 5
Le funzioni di responsabile dei servizi regionali e di coordinatore possono essere attribuite anche al personale, non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, che, in attesa dell'inquadramento, abbia con la Regione un rapporto di servizio in forza di assegnazione, o trasferimenti regolarmente effettuati in base alle vigenti disposizioni, ovvero che sia appartenente al ruolo unico sanitario regionale.
Il Consiglio regionale, col provvedimento di cui al quarto comma dell'art. 37 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, stabilisce i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale inquadrato nel ruolo unico regionale.

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