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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 39

VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1982

Art. 9
L'articolo 26 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:
" E' istituito il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, che assolve i compiti di cui all'allegato n. 7/ a.
Il Gabinetto, per quanto attiene allo svolgimento dei compiti di cui ai primi tre commi del suddetto allegato, è composto, oltre che da Capo del Gabinetto, di altre tredici unità di personale.
La qualifica funzionale di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta è assimilata all'ottavo livello retributivo.
Le altre unità sono ripartite tra le seguenti qualifiche:
- quattro alla qualifica funzionale di " esperto ", assimilata all'ottavo livello retributivo;
- tre alla qualifica funzionale di " istruttore ", assimilata al settimo livello retributivo;
- tre alla qualifica funzionale di " consigliere ", assimilata al sesto livello retributivo;
- tre alla qualifica funzionale di " addetto al Gabinetto del Presidente della Giunta ", assimilata al quinto livello retributivo.
Le nomine sono risolte di diritto ove il Presidente cessi dalla carica.
Al Capo di Gabinetto compete l'indennità di cui all' art. 38 e, eventualmente, l'assegno a differenza di cui all'art. 12, terzo comma, della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
Il Capo di Gabinetto, 3 esperti, 2 istruttori e non più di 2 unità con le qualifiche di consigliere e di addetto al Gabinetto, fatte salve le variazioni dipendenti dall'applicazione del disposto di cui al successivo 12 comma, possono essere nominati a norma dell'art. 61, terzo comma, dello Statuto. Ad essi compete, salvo quanto disposto dal precedente comma, il trattamento economico corrispondente a quello di un collaboratore regionale di pari livello, cui si applicano la progressione economica e le variazioni previste per i dipendenti regionali.
Il personale nominato ai sensi del precedente comma può essere inquadrato nel ruolo unico regionale esclusivamente per pubblico concorso. L'incarico svolto presso il Gabinetto e la precedente attività lavorativa vengono valutate nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
Nei limiti dei posti riservati alle qualifiche di esperto e di istruttore, invece di provvedere alla loro copertura ai sensi delle precedenti disposizioni, il Presidente della Giunta può chiedere che vengano conferiti incarichi di prestazione d' opera intellettuale, anche in deroga agli articoli 48 e 49. Detti incarichi sono risolti di diritto ove il Presidente cessi dalla carica.
La ripartizione delle suddette unità di personale non può comportare l'assegnazione di più di quattro unità alla qualifica funzionale di esperto, di più di tre unità alla qualifica funzionale di istruttore e di più di tre unità alla qualifica funzionale di consigliere. Se al livello superiore sono assegnate unità di personale inferiori al massimo previsto, si può disporre l'assegnazione alle qualifiche inferiori eccedendo i limiti stabiliti per ciascuna qualifica.
Alcune delle unità di personale sopra indicate possono essere assegnate all'Ufficio distaccato di Roma per svolgervi funzioni proprie del Gabinetto.
Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, nomina il Capo di Gabinetto e gli altri componenti del Gabinetto, provvede alla loro ripartizione, ai sensi dei precedenti commi quarto e undicesimo, stabilendo di conseguenza le assimilazioni ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 12 della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 26 ".
Per lo svolgimento dei compiti di cui al quarto comma dell'allegato n. 7/ a, il Consiglio regionale determina, con la deliberazione di cui all'art. 45, primo comma, l'ulteriore dotazione organica del Gabinetto.

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