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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 39

VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 15 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è così sostituito:
" Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 9 sono istituiti i seguenti servizi:
1) Segreteria e affari generali della Giunta;
2) Affari istituzionali, legislativi e legali;
3) Coordinamento, programmazione e pianificazione;
4) Servizio informativo e statistico;
5) Personale e servizi generali;
6) Organizzazione, procedure e metodi;
7) Bilancio e ragioneria;
8) Tributi, demanio e patrimonio.
I compiti dei singoli servizi funzionali centrali sono stabiliti nell'allegato n. 2. "
Art. 2
L'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è così sostituito:
" Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 sono istituiti i seguenti servizi:
1) Assetto fondiario, bonifiche, infrastrutture;
2) Investimenti per le strutture aziendali e interaziendali;
3) Produzioni agricole;
4) Sviluppo agricolo;
5) Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentazione;
6) Industria, problemi del lavoro e cooperazione;
7) Artigianato;
8) Energia;
9) Turismo, commercio e mercati;
10) Mercati del lavoro e formazione professionale;
11) Cultura;
12) Scuola, università, diritto allo studio;
13) Caccia e pesca, tempo libero, sport;
14) Trasporti e vie di comunicazione;
15) Tutela e risanamento ambientale;
16) Difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali;
17) Centro Operativo Padano per la Navigazione Interna;
18) Edilizia residenziale e normazione tecnica per l'edilizia;
19) Gestione dell'edilizia residenziale pubblica e vigilanza sugli enti;
20) Urbanistica;
21) Igiene ambientale e medicina preventiva;
22) Veterinaria;
23) Medicina di base, spacialistica ambulatoriale, assistenza farmaceutica.
24) Presidi ospedalieri e altre istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura;
25) Personale sanitario;
26) Statistiche sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
27) Economia sanitaria;
28) Servizi sociali.
I compiti dei singoli servizi operativi centrali sono stabiliti nell'allegato n. 4. "
Art. 3
Al primo comma, primo alinea, dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 128 la denominazione dei servizi provinciali e circondariale agricoltura, alimentazione e forestazione è così modificata:
"servizi provinciali e circondariali agricoltura e alimentazione ".
Al primo comma, secondo alinea, dello stesso articolo 18, la denominazione dei servizi provinciali e circondariale per la difesa del suolo e gli interventi sul territorio è così modificata:
"servizi provinciali e circondariale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali ".
Le funzioni in materia di agricoltura già svolte dagli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste sono attribuiti ai Servizi provinciali e circondariali agricoltura e alimentazione.
Art. 4
L'articolo 38 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è così modificato: il primo comma è sostituito dal seguente:
" Ai responsabili dei servizi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 20 viene attribuito l'incarico di coordinatore ";
dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:
" Rispetto ai servizi di cui all'art. 20, i compiti di raccordo, compatibilizzazione, coordinamento e verifica propri del coordinatore concernono l'attuazione delle direttive del comitato regionale o della sezione provinciale o circondariale dell'Organo regionale di controllo ";
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
" Gli incarichi di coordinamento complessivamente attribuiti, compresi quelli di cui al primo comma del successivo art. 39, possono eccedere il numero dei servizi regionali, purchè siano contenuti nel limite di un quarto dei posti all'VIII livello retributivo ".
Art. 5
Le funzioni di responsabile dei servizi regionali e di coordinatore possono essere attribuite anche al personale, non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, che, in attesa dell'inquadramento, abbia con la Regione un rapporto di servizio in forza di assegnazione, o trasferimenti regolarmente effettuati in base alle vigenti disposizioni, ovvero che sia appartenente al ruolo unico sanitario regionale.
Il Consiglio regionale, col provvedimento di cui al quarto comma dell'art. 37 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, stabilisce i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale inquadrato nel ruolo unico regionale.
Art. 6
Le funzioni di responsabile degli uffici regionali possono essere attribuite anche al personale, non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, che, in attesa dell' inquadramento, abbia con la Regione un rapporto di servizio in forza di assegnazione o trasferimenti regolarmente effettuati in base alle vigenti disposizioni.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale inquadrato nel ruolo unico regionale.
Art. 7
Le funzioni di responsabile dei servizi operativi centrale e decentrati " Difesa del suolo, risorse idriche, e risorse forestali " e di coordinatore dei servizi medesimi possono essere attribuite al personale del Corpo forestale dello Stato, il quale sia impiegato dalla Regione secondo il disposto degli articoli 11, ultimo comma del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 Sito esterno e 71, primo comma, lettera g), del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, e sia in possesso dei requisiti che erano previsti dall'ordinamento statale per dirigere i soppressi ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste. Tale attribuzione sarà valida fino a quando non sarà stata stipulata idonea convenzione fra la Regione ed il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'avvalimento del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato e, comunque, non potrà essere superiore al periodo di servizio indicato dal successivo articolo.
Al medesimo personale e con il succitato limite temporale possono essere attribuite le funzioni di responsabile degli uffici competenti nelle materie dei disciolti ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste.
Le funzioni di responsabile dei servizi e di coordinatore sono attribuite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare bilancio e affari generali, d' intesa col Ministero per l'agricoltura e le foreste, in deroga al procedimento previsto dall'art. 37 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 128 salvo il disposto del comma ottavo.
Per l'esercizio delle funzioni di coordinatore a detto personale non compete l'indennità di cui all'art. 38, quarto comma, della suddetta legge.
La nomina a responsabile di ufficio è effettuata, con le modalità di cui al terzo comma, in deroga al procedimento previsto dall'art. 36 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, salve le disposizioni dei commi decimo e undicesimo.
Nel caso di nomina a responsabile di ufficio effettuata a norma del secondo comma, allo stesso sono delegate, ai sensi dell'art. 40 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, le funzioni dei disciolti ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste.
Art. 8
Le funzioni di responsabile dei servizi operativi centrali dal n. 21 al n. 27 incluso del precedente art. 2, con competenze in materia di sanità, e di coordinatore dei servizi medesimi possono essere transitoriamente attribuite al personale del ruolo unico sanitario regionale, in servizio presso la Regione a norma dell'art. 44, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Le suddette funzioni possono essere attribuite non oltre il primo triennio di nomina dei responsabili di servizio e dei coordinatori, a norma, rispettivamente, degli articoli 37 e 38 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.
Il Consiglio regionale, col provvedimento di cui al quarto comma dell'art. 37 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, stabilisce i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale inquadrato nel ruolo unico regionale.
Le funzioni di responsabile degli uffici, nei quali sono articolati i servizi di cui al primo comma, possono essere transitoriamente attribuite, per un periodo non eccedente quello di cui al secondo comma, a personale del ruolo unico sanitario regionale, in servizio presso la Regione a norma dell'art. 44, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce ai fini di cui al precedente comma i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale inquadrato nel ruolo unico regionale.
Art. 9
L'articolo 26 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:
" E' istituito il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, che assolve i compiti di cui all'allegato n. 7/ a.
Il Gabinetto, per quanto attiene allo svolgimento dei compiti di cui ai primi tre commi del suddetto allegato, è composto, oltre che da Capo del Gabinetto, di altre tredici unità di personale.
La qualifica funzionale di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta è assimilata all'ottavo livello retributivo.
Le altre unità sono ripartite tra le seguenti qualifiche:
- quattro alla qualifica funzionale di " esperto ", assimilata all'ottavo livello retributivo;
- tre alla qualifica funzionale di " istruttore ", assimilata al settimo livello retributivo;
- tre alla qualifica funzionale di " consigliere ", assimilata al sesto livello retributivo;
- tre alla qualifica funzionale di " addetto al Gabinetto del Presidente della Giunta ", assimilata al quinto livello retributivo.
Le nomine sono risolte di diritto ove il Presidente cessi dalla carica.
Al Capo di Gabinetto compete l'indennità di cui all' art. 38 e, eventualmente, l'assegno a differenza di cui all'art. 12, terzo comma, della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
Il Capo di Gabinetto, 3 esperti, 2 istruttori e non più di 2 unità con le qualifiche di consigliere e di addetto al Gabinetto, fatte salve le variazioni dipendenti dall'applicazione del disposto di cui al successivo 12 comma, possono essere nominati a norma dell'art. 61, terzo comma, dello Statuto. Ad essi compete, salvo quanto disposto dal precedente comma, il trattamento economico corrispondente a quello di un collaboratore regionale di pari livello, cui si applicano la progressione economica e le variazioni previste per i dipendenti regionali.
Il personale nominato ai sensi del precedente comma può essere inquadrato nel ruolo unico regionale esclusivamente per pubblico concorso. L'incarico svolto presso il Gabinetto e la precedente attività lavorativa vengono valutate nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
Nei limiti dei posti riservati alle qualifiche di esperto e di istruttore, invece di provvedere alla loro copertura ai sensi delle precedenti disposizioni, il Presidente della Giunta può chiedere che vengano conferiti incarichi di prestazione d' opera intellettuale, anche in deroga agli articoli 48 e 49. Detti incarichi sono risolti di diritto ove il Presidente cessi dalla carica.
La ripartizione delle suddette unità di personale non può comportare l'assegnazione di più di quattro unità alla qualifica funzionale di esperto, di più di tre unità alla qualifica funzionale di istruttore e di più di tre unità alla qualifica funzionale di consigliere. Se al livello superiore sono assegnate unità di personale inferiori al massimo previsto, si può disporre l'assegnazione alle qualifiche inferiori eccedendo i limiti stabiliti per ciascuna qualifica.
Alcune delle unità di personale sopra indicate possono essere assegnate all'Ufficio distaccato di Roma per svolgervi funzioni proprie del Gabinetto.
Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, nomina il Capo di Gabinetto e gli altri componenti del Gabinetto, provvede alla loro ripartizione, ai sensi dei precedenti commi quarto e undicesimo, stabilendo di conseguenza le assimilazioni ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 12 della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 26 ".
Per lo svolgimento dei compiti di cui al quarto comma dell'allegato n. 7/ a, il Consiglio regionale determina, con la deliberazione di cui all'art. 45, primo comma, l'ulteriore dotazione organica del Gabinetto.
Art. 10
Sono approvati gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 che sostituiscono, rispettivamente, gli allegati alla legge regionale 23 aprile 1979, n. 12: n. 2 " Compiti dei servizi funzionali centrali della Giunta regionale", n. 4 " Compiti dei servizi operativi centrali della Giunta regionale" e n. 5 " Compiti dei servizi operativi decentrati".
Sono altresì approvati gli allegati n. 4 e 5 che modificano, integrandole, rispettivamente la tabella n. 2 " definizione delle qualifiche funzionali e loro profili professionali" e la tabella n. 5 " formazione culturale e professionale per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale" dell'allegato C della lr 22 ottobre 1979, n. 34.
Nella tabella n. 3 dell'allegato C della citata legge regionale n. 34/ 79
- i posti delle seguenti qualifiche funzionali sono aumentati rispettivamente:
2.1Ausiliario 2
3.1Addetto qualificato1
4.4Dattilografo/ stenodattilografo1
5.1Collaboratore amministrativo4
5.2Collaboratore contabile2
5.14Addetto all'Ufficio di Gabinetto1
6.2Consigliere contabile1
6.15Consigliere presso l'Ufficio di Gabinetto2
7.1Istruttore giuridico - amministrativo1
8.21 Esperto presso l'Ufficio di Gabinetto1
- sono istituiti per le seguenti qualifiche funzionali i posti di seguito indicati:
6.7 bisconsigliere socio - informatore in agricoltura42
6.12 bisconsigliere d' aula3
7.9 bisistruttore in materia di problemi energetici 5
8.8 bisesperto di problemi energetici1
8.9 bisesperto chimico - biologo/ farmacista1
per un totale complessivo di 68 posti.
Nella tabella n. 4 dell'allegato C della legge 34/ 79 Sito esterno il numero dei posti per livello retributivo ed il numero complessivo dei posti del ruolo unico regionale è così aumentato:
livello IIposti 2
livello IIIposti 1
livello IVposti 1
livello V posti 7
livello VI posti 48
livello VIIposti 6
livello VIIIposti 3
Numero complessivo dei posti in aumento della dotazione del ruolo unico regionale n. 68.
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossrvare come Legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 27 agosto 1982

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