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LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 40

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GIUGNO 1980 N. 46 " PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA ".

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

INDICE

Art. 4 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La legge regionale 2 giugno 1980 n. 46, concernente " Provvedimenti regionali per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata ", è modificata ed integrata come segue:
Articolo 1: Nel 1 comma, le parole
" della presente legge "
sono sostituite dalle seguenti
" di cui al presente titolo ".
Nel 2 comma, le parole
" della presente legge "
sono sostituite dalle seguenti
" dalle provvidenze di cui al presente titolo ".
Articolo 2: è sostituito dal seguente
" Sono ammessi a contributo gli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno, su singoli edifici o complessi edilizi, nonchè gli interventi di ampliamento di edifici esistenti. Possono beneficiare del contributo anche i titolari del diritto di usufrutto, d' uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 31 della citata legge n. 457.
Gli interventi di cui alla lettera e) dell'art. 31 della legge 5/ 8/ 1978 n. 457 Sito esterno, sono di norma considerate di nuova costruzione. Qualora tali interventi siano tesi a sostituire o riprodurre aggregazioni urbanistico - edilizie storicamente preesistenti, gli stessi vengono considerati di recupero edilizio.
Tutti gli interventi che fruiscono dei contributi della presente legge, siano essi soggetti all'autorizzazione ovvero alla concessione, sono subordinati alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 8 della legge 28/ 1/ 1977, n. 10 Sito esterno.
Ove le opere vengano eseguite ai sensi dell'art. 8 della legge 25/ 3/ 1982, n. 94 Sito esterno, la convenzione è sostituita da atto unilaterale d' obbligo avente gli stessi contenuti della convenzione di cui al precedente comma. "
Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Nel secondo comma le parole " indicati dal Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 3 " sono soppresse. Nel 3 comma, i punti 1), 3) e 5) sono così sostituiti:
1) l'indicazione delle categorie dei soggetti attuatori beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, II comma;
3) il tipo o i tipi di intervento messi a concorso
5) le caratteristiche del programma urbanistico - edilizio ed i criteri di attuazione del medesimo;
Nel punto 8)
" 30 "
è sostituito da
" 45 ".
Nel punto 9), dopo la parola
" soggetti "
si aggiunge
" attuatori ".
Nel 2 comma, le parole
" alla presente legge "
sono sostituite dalle seguenti
" al presente titolo "
. Il 3 comma è sostituito dal seguente
" Il Comune, in sede di emanazione del bamdo di cui all'art. 4 del presente titolo, può richiedere l'impegno del concessionario e suoi aventi causa a dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal Comune, assicurando la priorità ai precedenti occupanti. "
Nel 4 comma, le parole
" della presente legge "
sono sostituite dalle seguenti
" del presente titolo ".
Articolo 6: Il 1 comma è sostituito dal seguente
" Per gli interventi di cui al presente titolo, la Regione Emilia - Romagna concorre nel pagamento degli interessi passivi in ragione di sei punti di interesse sui mutui contratti per 10 annualità, comprese due annualità di preammortamento. "
Il 2 comma è soppresso.
Nel 1 comma, gli anni indicati alle righe 12 e 16 sono sostituiti dai seguenti: " 1982- 1984 " e l'importo massimo di mutui di cui al rigo 15 è elevato a 650 miliardi.
Nel 2 comma, le percentuali del 75% e del 100% sono modificate rispettivamente in 50% e 75%.
Articolo 12: è sostituito dal seguente
"Art. 12
Contributi della Regione Per gli interventi di cui al presente titolo la Regione Emilia - Romagna concorre nel pagamento degli interessi passivi in ragione rispettivamente:
a) di sette e cinquanta punti di interesse su mutuo fino al 50% del costo complessivo dell'intervento;
b) di un punto di interesse su mutuo per la parte eccedente il 50% del costo complessivo dell'intervento fino ad un massimo di un ulteriore 25% sul costo medesimo;
per dieci annualità, comprese due di preammortamento.
Possono beneficiare del suddetto contributo le cooperative edilizie e le imprese di costruzione a condizione che gli alloggi realizzati siano assegnati o ceduti a soggetti fruenti di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore del 30% a quello massimo di cui agli artt. 20 e 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Consiglio regionale, con proprio atto deliberativo, potrà stabilire nuovi limiti di reddito.
Inoltre tali soggetti non possono fruire di dette agevolazioni qualora siano proprietari nel Comune ove ha luogo l'intervento, se trattasi di Comune classificato montano o nei restanti casi anche in Comuni contermini, di altra abitazione idonea alle necessità del proprio nucleo familiare; per alloggio idoneo si intende l'abitazione composta da un numero di vani esclusi gli accessori (cucine, servizi, ingresso e disimpegno) pari a quello dei componenti la famiglia con un numero minimo di tre o un massimo di cinque vani.
Possono, altresì, beneficiare del contributo di cui al presente articolo le imprese di costruzione, nonchè i privati e consorzi di privati, che realizzano nuovi alloggi destinati alla locazione semplice. In tal caso non è richiesto per i soggetti attuatori alcun limite di reddito, nè altre condizioni soggettive. Il Comune interessato, in sede di stipulazione della convenzione di cui all'art. 35 della legge 22- 10- 1971 n. 865 Sito esterno o agli artt. 7 e 8 della legge 28- 1- 1977 n. 10 Sito esterno, può stabilire che tutti o parte degli alloggi realizzati con il contributo regionale siano riservati a soggetti appartenenti a categorie indicate dal Comune. In detta convenzione dovrà, inoltre, essere stabilito il periodo di tempo (non superiore a 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori) entro cui gli alloggi devono essere locati, nonchè il periodo di tempo entro cui l'alloggio realizzato con il contributo regionale non può essere alienato, pena la revoca del contributo regionale. Per gli interventi di cui al rpesente comma la misura del contributo di cui al 1 comma - lettera a) è elevato a otto e cinquanta punti di interesse.
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Articolo 14: è sostituito dal seguente
"Art. 14
Programmazione degli interventi
Il Consiglio regionale in sede di localizzazione comunale o sovracomunale dei finanziamenti stabilirà le caratteristiche, le dimensioni e gli standards di costo, nonchè le modalità per la presentazione delle domande ai Comuni e i tempi di attuazione degli interventi tenendo conto del quadro generale di programmazione della Regione e delle priorità in esso indicate per quanto attiene alla individuazione delle aree urbane a più forte tensione abitativa.
Per la formazione del programma regionale i Comuni interessati alla promozione degli interventi di cui al presente titolo presentano alla Regione, entro 120 giorni dalla pubblicazione della delibera regionale di localizzazione, dettagliate proposte dando priorità al completamento di iniziative in corso, a interventi nei quali una quota - parte degli alloggi viene riservata, nelle percentuali che saranno indicate dal Consiglio regionale, contestualmente alla localizzazione di cui al 1 comma, a soggetti gravati da sfratto esecutivo, a giovani coppie e/ o categorie particolari indicate dalle Amministrazioni comunali interessate, a progetti integrati fra diversi operatori rivolti a fasce differenziate di utenze, nonchè agli interventi su aree già disponibili ed i cui progetti siano muniti di concessione edilizia. Le proposte dei Comuni alla Regione dovranno essere accompagnate da tutte le domande presentate dai soggetti attuatori.
Gli alloggi in corso di costruzione sono ammessi ai benefici del contributo regionale qualora abbiano i requisiti tecnici stabiliti dal Consiglio regionale.
Il programma regionale degli interventi da assistere con la garanzia sussidiaria o con il contributo di cui all'art. 12 del presente titolo è approvato dal Consiglio regionale. "
Articolo 15: è soppresso.
Articolo 16: il titolo è cos젭oodificato:
Art. 16
Provvedimenti a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa
lultimo comma è soppresso
Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti articoli nn. 17 e 18, nonchè l'ulteriore Titolo IV contenente l'articolo 19:
Art. 17
Revoca del contributo regionale
Il contributo regionale di cui alla presente legge è revocato, qualora gli alloggi recuperati o realizzati non siano assegnati o ceduti entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Articolo 18:
Art. 18
Individuazione di aree in zone non residenziali
La individuazione delle aree occorrenti per l'attuazione degli interventi di nuova costruzione di cui alla presente legge, se disposta in zone non residenziali, è effettuata dai Comuni con le procedure previste dall'art. 15, comma 4 , della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; in tal caso, i termini di pubblicazione e per la presentazione delle osservazioni sono ridotti a 15 giorni per ciascun adempimento.
TITOLO IV
INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI PER L'ACQUISIZIONE, URBANIZZAZIONE, ALIENAZIONE E CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE FABBRICABILI, NONCHE' A FAVORE DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE
Art. 19
Fondo di rotazione per l'anticipazione ai Comuni dei mezzi finanziari necessari per la manovra sulle aree fabbricabili
Sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1982 verrà istituito un fondo di rotazione per la somministrazione di somme a favore dei Comuni per consentire a questi ultimi, senza ulteriori oneri finanziari, l'anticipazione dei costi di acquisto e di urbanizzazione delle aree da alienare o concedere in diritto di superficie per insediamenti residenziali e di attività produttive e terziarie.
Il fondo sarà ripartito fra i Comuni che ne avranno fatto richiesta alla Regione entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base di una attestazione del Sindaco, contenente il programma di acquisizione di aree per la finalità di cui al primo comma del presente articolo, il piano finanziario con la previsione di smobilizzo delle aree urbanizzate e di recupero dei costi di acquisizione ed urbanizzazione delle medesime.
I fondi sono accreditati ai Comuni assegnatari secondo le procedure di cui agli artt. 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, nonchè del regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50. Il Sindaco del Comune assegnatario gestirà i fondi in qualità di funzionario delegato dalla Regione. Il trasferimento dei fondi, dal conto corrente acceso al funzionario delegato, al bilancio del Comune avverrà solo in coincidenza dell'acquisto e pagamento delle aree o del pagamento degli oneri di urbanizzazione delle medesime.
I fondi saranno versati sul bilancio comunale in un apposito capitolo della entrata denominato " Riscossione della anticipazione regionale per la manovra sulle aree fabbricabili " da iscriversi nel titolo V - Accensione di prestiti per altri scopi - cod. 24
n corrispondenza della riscossione sarà assunto un impegno formale alla restituzione degli stessi direttamente alla Regione Emilia - Romagna in ragione di un terzo entro il 1 anno, un terzo entro il 2 anno e l'ultimo terzo entro il 3 anno dalla data di riscossione, sul corrispondente capitolo di spesa regionale " Restituzione della anticipazione per la manovra sulle aree fabbricabili ", da iscriversi nel titolo 3 Categoria 2a.
I Comuni assegnatari delle anticipazioni sono tenuti a restituire l'esatto ammontare delle anticipazioni ricevute senza far gravare oneri finanziari sulle gestioni relative al movimento delle aree fabbricabili di cui all'art. 16 del DL 22 dicembre 1981, n. 786 Sito esterno, al fine di conseguire l'abbattimento dei costi finali di costruzione degli alloggi residenziali e degli insediamenti produttivi.
Art. 2
La legge regionale 2 giugno 1980 n. 46, concernente " Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata ", è integrata dal seguente articolo 20.
Articolo 20
Art. 20
Anticipazioni di fondi a favore di Società a prevalente capitale pubblico per la costruzione di abitazioni da concedere in locazione attraverso il ricorso del risparmio privato.
Al fine di favorire l'afflusso spontaneo del risparmio privato verso iniziative condotte dai Comuni volte all' incremento del patrimonio di unità immobiliari residenziali da concedere in locazione, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere anticipazioni di fondi per la durata massima di due anni, a favore di Società a prevalente partecipazione pubblica, volte a consentire l'acquisto ed il riacquisto di certificati immobiliari emessi da Società con partecipazione dei Comuni interessati, statutariamente tenute alla costruzione di abitazioni da concedere in locazione alle condizioni stabilite da apposite convenzioni fra Societè e Comune competente per territorio, in attesa della definitiva collocazione dei certificati stessi presso i risparmiatori privati.
Il Consiglio regionale stabilirà le modalità degli interventi ed i tempi del recupero dei fondi anticipati.
Art. 3
La legge regionale 2 giugno 1980 n. 46, concernente " Provvedimenti regionali per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata ", è integrata dal seguente articolo 21.
Articolo 21
Art. 21
Copertura finanziaria
I contributi di cui al titolo I e II della presente legge trovano copertura a partire dall'esercizio 1982, nell'ambito della Sezione 4 settore 02 - Urbanistica ed Edilizia Programma 05 - " Casa ", del Bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e Bilancio Pluriennale 1982- 1985 al Cap. 32285 " Contributi in conto interessi per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata( LR 2/ 6/ 1980 n. 46 - Titolo I).
I limiti di impegno decennali già previsti in Bilanico, hanno le seguenti decorrenze:
L.3.000.000.000 dall'esercizio finanziario 1982 all'esercizio finanziario 1991;
L.5.000.000.000 dall'esercizio finanziario 1983 all'esercizio finanziario 1992;
L.5.500.000.000 dall'esercizio finanziario 1984 all'esercizio finanziario 1993.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa di ciascuno dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari dal 1982 al 1993 ammontano a:
L.3.000.000.000 nel 1982
L.8.000.000.000 nel 1983
L.13.500.000.000 dal 1984 al 1991
L.10.500.000.000 nel 1992
L.5.500.000.000 nel 1993
Per l'attivazione ed il finanziamento del fondo di rotazione di cui all'art. 19 della presente legge, si provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982 " Fondo di rotazione regionale per la manovra sulle aree fabbricabili " che verrà dotato dello stanziamento necessario mediante lo storno di pari importo dal Fondo Globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9 L.16 giugno 1979 n. 281 Sito esterno) - spese di investimento di sviluppo ", secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce n. 2 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di Bilancio cos젣ome verrà modificata dalla legge di assestamento del Bilancio per l'esercizio 1982, in corso di approvazione. Le restituzioni delle somme anticipate verranno introitate su di un apposito capitolo della parte entrata del bilancio di previsione 1982 che assumerà la seguente denominazione " Recupero dai Comuni di somme derivanti dalla gestione del fondo di Rotazione per la manovra sulle aree fabbricabili ". In corrispondenza di tali recuperi verranno disposte nuove autorizzazioni di spese sul Fondo di rotazione, con legge di Bilancio o di variazione di Bilancio.
Per la attivazione e la quantificazione dell'entità dei fondi da anticipare a società a prevalente capitale pubblico di cui al precedente art. 20 " Anticipazione dei fondi a favore di società a prevalente capitale pubblico per la costruzione di abitazione da concedere in locazione attraverso il ricorso del risparmio privato " si provvederà con un successivo provvedimento legislativo di bilancio di rifinanziamento.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale graveranno sul capitolo di spesa 89325 " Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di garanzia fidejussoria di cui all'art. 11 della LR 2 giugno 1980 n. 46 sui mutui contratti per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata " del Bilancio 1982 dotato di uno stanziamento di L.200.000.000.
Le somme che la Regione è tenuta a recuperare successivamente all'assunzione di oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria concessa a norma del presente articolo, saranno introitate sul capitolo della parte entrata 04610 " Rimborsi, contributi, proventi diversi ".
Art. 4
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 - secondo comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 30 agosto 1982

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