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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 41

FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'UTENZA E CENSIMENTO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 1
In attuazione dell'art. 4 - lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, la Regione provvede a formare e gestire:
a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà degli IACP, Comuni, Province, Regione, Demanio, realizzati, risanati, acquisiti per le finalità sociali proprie all'edilizia residenziale pubblica;
b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lett. a);
c) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici diversi rispetto a quelli elencati alla precedente lett. a);
d) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lett. c);
e) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di IACP, Comuni, Province, Regione, Demanio, assegnati a riscatto o in proprietà nelle varie forme;
f) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati da enti diversi rispetto a quelli indicati al precedente punto e), assegnati a riscatto o in proprietà nelle varie forme;
g) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati a essere goduti in proprietà.
Il censimento riguarda anche le case - parcheggio quando siano cessate le cause per le quali sono state realizzate e quando il loro uso non sia più contingente, semprechè per tipologia e standards abitativi siano adeguate per la residenza permanente.

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