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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 41

FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'UTENZA E CENSIMENTO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 2
Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente art. 1 - lett. a), b), c), d), la Regione, avvalendosi egli enti proprietari o gestori degli alloggi pubblici, cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:
a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;
b) la verifica della legittimità dell'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;
c) l'applicazione dei canoni di locazione per gli assegnatari di alloggi pubblici;
d) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;
e) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
f) l'elaborazione di dati ed elementi conoscitivi utilizzabili ai fini di agevolare l'attività di programmazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
g) la realizzazione di ogni altra iniziativa che possa consentire, in una visione unitaria e complessiva del settore, l'esercizio delle funzioni di gestione della utenza e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rafforzando gli aspetti di partecipazione collettiva e di gestione sociale.

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