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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 41

FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'UTENZA E CENSIMENTO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 4
La rilevazione e la memorizzazione dei dati necessari per la formazione e l'aggiornamento dell'anagrafe degli assegnatari e dei beneficiari, e del censimento del patrimonio di cui al precedente articolo 1 - lettere a), b), e), viene affettuata dagli IACP i fondi ad essa assegnati dal CER.
La Regione, avvalendosi anche del gruppo di lavoro regionale costituito ai sensi della delibera n. 951 del 21 dicembre 1981, stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe e del censimento e per il loro aggiornamento.
La Regione provvede alla unificazione a livello regionale e alla elaborazione dei dati raccolti, trasmettendo al CER gli elementi conoscitivi necessari alla realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui all'art. 3 - lett. h) della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno.

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