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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 41

FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'UTENZA E CENSIMENTO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 6
Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente art. 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione o dall'ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di cui al citato art. 1 e non consentano l'accesso nel prorpio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 Sito esterno, nonchè le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi.

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