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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 41

FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'UTENZA E CENSIMENTO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 7
Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente art. 1 nonchè gli altri enti pubblici e gli organi della amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513 Sito esterno, a fornire alla Regione, od all'ente da essa deleagto, le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.

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