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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 41

FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'UTENZA E CENSIMENTO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
In attuazione dell'art. 4 - lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, la Regione provvede a formare e gestire:
a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà degli IACP, Comuni, Province, Regione, Demanio, realizzati, risanati, acquisiti per le finalità sociali proprie all'edilizia residenziale pubblica;
b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lett. a);
c) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici diversi rispetto a quelli elencati alla precedente lett. a);
d) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lett. c);
e) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di IACP, Comuni, Province, Regione, Demanio, assegnati a riscatto o in proprietà nelle varie forme;
f) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati da enti diversi rispetto a quelli indicati al precedente punto e), assegnati a riscatto o in proprietà nelle varie forme;
g) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati a essere goduti in proprietà.
Il censimento riguarda anche le case - parcheggio quando siano cessate le cause per le quali sono state realizzate e quando il loro uso non sia più contingente, semprechè per tipologia e standards abitativi siano adeguate per la residenza permanente.
Art. 2
Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente art. 1 - lett. a), b), c), d), la Regione, avvalendosi egli enti proprietari o gestori degli alloggi pubblici, cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:
a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;
b) la verifica della legittimità dell'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;
c) l'applicazione dei canoni di locazione per gli assegnatari di alloggi pubblici;
d) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;
e) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
f) l'elaborazione di dati ed elementi conoscitivi utilizzabili ai fini di agevolare l'attività di programmazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
g) la realizzazione di ogni altra iniziativa che possa consentire, in una visione unitaria e complessiva del settore, l'esercizio delle funzioni di gestione della utenza e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rafforzando gli aspetti di partecipazione collettiva e di gestione sociale.
Art. 3
Le anagrafi di cui al precednte art. 1 lett. e), f), e g) sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonchè a fornire allo Stato, alla Regione, ai Comuni ed agli enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari, che delle agevolazioni connesse.
Art. 4
La rilevazione e la memorizzazione dei dati necessari per la formazione e l'aggiornamento dell'anagrafe degli assegnatari e dei beneficiari, e del censimento del patrimonio di cui al precedente articolo 1 - lettere a), b), e), viene affettuata dagli IACP i fondi ad essa assegnati dal CER.
La Regione, avvalendosi anche del gruppo di lavoro regionale costituito ai sensi della delibera n. 951 del 21 dicembre 1981, stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe e del censimento e per il loro aggiornamento.
La Regione provvede alla unificazione a livello regionale e alla elaborazione dei dati raccolti, trasmettendo al CER gli elementi conoscitivi necessari alla realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui all'art. 3 - lett. h) della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno.
Art. 5
La rilevazione e la memorizzazione di dati necessari per la formazione dell'anagrafe degli assegnatari, del censimento del patrimonio e delle anagrafi dei beneficiari, di cui al precedente art. 1 - lett. c), d), f), g) verrà eseguita con i tempi e le modalità fissate dal CER.
Art. 6
Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente art. 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione o dall'ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di cui al citato art. 1 e non consentano l'accesso nel prorpio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 Sito esterno, nonchè le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi.
Art. 7
Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente art. 1 nonchè gli altri enti pubblici e gli organi della amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513 Sito esterno, a fornire alla Regione, od all'ente da essa deleagto, le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.
Art. 8
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a L.474.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, la Regione Emilia - Romagna provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, lett. f) della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, e con l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.
Per gli anni successivi al 1982 sarà la legge di bilancio a determinare l'entità degli oneri da porre a carico di ciascun esercizio, in relazione alla cadenza delle assegnazioni disposte dal CER a norma dell'art. 2, lett. f) della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno.
Art. 9
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni


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