LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 42
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982
Art. 10
Spese per l'applicazione della legge
La Regione assegna ai Comuni contributi annuali per il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 7 e 8 della presente legge e per l'istituzione e l'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola, comprese quelle relative alla eventuale meccanizzazione dell'anagrafe stessa.