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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 42

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 10
Spese per l'applicazione della legge
La Regione assegna ai Comuni contributi annuali per il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 7 e 8 della presente legge e per l'istituzione e l'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola, comprese quelle relative alla eventuale meccanizzazione dell'anagrafe stessa.

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