Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 42

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 2
Comitato regionale per la tutela dei prodotti vitivinicoli
Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti, è istituito, con decreto del Presidente della Regione, un Comitato regionale, presieduto dall'Assessore competente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato, e così composto:
1) da un rappresentante dell'Ufficio repressione frodi e da un rappresentante del laboratorio dell'Ufficio stesso del Ministro dell'Agricoltura e Foreste operanti in Emilia - Romagna;
2) da un rappresentante del Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri operante in Emilia - Romagna;
3) da un rappresentante dei Drappelli antisofisticazione della Guardia di Finanza operanti in Emilia - Romagna;
4) da un collaboratore regionale esperto in materia di produzione vtivinicole;
5) da un rappressentante del Comitato regionale dell' Associazione Nazionale Comuni d' Italia( ANCI);
6) da un rappresentante dell'Unione Regionale Province Emilia - Romagna( URPER);
7) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industra, Artigianato ed Agricoltura;
8) da tre rappresentanti delle organizzazioni delle cooperattive agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
9) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
10) da un rappresentante dell'Unione regionale dei Consorzi di tutela dei vini DOC dell'Emilia - Romagna;
11) da un rappresentante delle organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;
12) da un rappresentante delle organizzazioni dell' industria maggiormente rappresentative a livello regionale;
13) da un rappresentante delle organizzazioni dell' artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale;
14) da un rappresentante di associazione dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello regionale.
La nomina dei componenti avviene con decreto del Presidente della Regione su designazione degli organi, enti, associzaioni e uffici, secondo le competenze stabilite dai rispettivi ordinamenti. Egualmente si procede per le sostituzioni che si rendessero successivamente necessarie.
Il Comitato, che dura in carica 5 anni, ha sede presso la Regione, delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei propri componenti e a maggioranza dei presenti.
Ai componenti il Comitato spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modificazioni, se e in quanto dovuti.
Il Comitato può articolarsi in sezioni, sotto la presidenza dell'Assessore o di un delegato, per la trattazione di problemi specifici.

Espandi Indice