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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 42

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 4
Anagrafe vitivinicola
Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi, previsto dalle leggi vigenti, ogni Comune della regione istituisce e tiene aggiornata una registrazione delle imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali all'ingrosso che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermuth, vini aromatizzati e prodotti derivanti, provvedendo all'aggiornamento di tale anagrafe.
L'anagrafe vitivinicola è distinta in sezioni rispettivamente per:
- produttori di uve non vinificatori;
- vinificatori produttori di uve;
- vinificatori non produttori di uve;
- imbottigliatori;
- commercianti di vino all'ingrosso;
- trasportatori di prodotti vinosi;
- distillatori e produttori di derivati del vino.

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