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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 42

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 6
Tutela di prodotti vitivinicoli
Ogni Comune, in conformità con le disposizioni vigenti concernenti le specifiche materie, tiene aggiornata la situazione conoscitiva delle superfici coltivate a vite nel proprio territorio utilizzando le denunce presentate uo tramite ai snesi delle leggi vigenti.
Provvede, inoltre, a riepilogare le denunce di giacenza e di produzione dei vini, trasmettendo detto riepilogo al Servizio provinciale agricoltura e alimentazione competente per territorio.
Collabora con gli organismi addetti alla repressione delle frodi nella verifica periodica dell'esattezza delle indicazioni che figurano nei documenti di accompagnamento e di quelle prodotte, nei registri di carico e scarico, dagli operatori presenti nel territorio comunale.

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