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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 42

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 7
Commissioni comunali
Ogni Comune in cui i problemi del settore vitivinicolo rivestano carattere di rilevanza può istituire una commissione consultiva per favorire l'azione di rilevazione e di controllo sulla produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.
La Commissione dura in carica 5 anni, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, ed è così composta:
1) tre consiglieri comunali, di cui uno della minoranza;
2) tre membri, scelti tra i viticoltori, designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
3) da uno a tre membri designati dalle cantine sociali cooperative con sede nel territorio comunale;
4) un membro per ogni categoria di operatori del settore vinicolo in rappresentanza dei commercianti, industriali, artigiani, imbottigliatori, trasportatori, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;
5) un tecnico addetto alla vigilanza igienico - sanitaria degli alimenti designato dall'USL competente per territorio;
6) un rappresentante di associazione di consumatori maggiormente rappresentative a livello locale.
Le modalità per la convocazione e il funzionamento della commissione sono determinate dal Comune.

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