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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 42

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 8
Commissioni intercomunali
Nelle aree in cui i problemi del settore vitivinicolo rivestano una minore importanza possono essere istituite, a cura dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente, commissioni consultive intercomunali.
Le Amministrazioni provinciali stesse individuano, ciascuna per il territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dai censimenti agricoli, i raggruppamenti dei Comuni con interessi vitivinivoli minori, stabilendo contestualmente composizione, funzionamento, sede e durata delle relative commissioni intercomunali.
Nella commissione intercomunale dovranno essere presenti i rappresentanti di tutti i Comuni compresi nell' area come sopra individuata e le rappresentanze delle categorie dei produtori vitivinicoli ivi residenti.

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