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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 42

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 9
Funzioni delle commissioni consultive
Le Commissioni comunali e intercomunali sono organi di consulenza dei Comuni.
A tal fine, esse, avvalendosi dei dati forniti dai Comuni:
a) procedono annualmente alla rilevazione dello andamento della campagna vitivinicola;
b) concorrono a individuare, ai fini dell'anagrafe vitivinicola, le attività di produzione e commercializzazione agricole ed extra - agricole;
c) concorrono ad individuare i circuiti commerciali del vino in entrata ed in uscita dal territorio ed in particolare la provenienza e la destinazione finale;
d) collaborano all'attività di vigilanza sulla produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, denunciando con tempestività ai competenti servizi della Regione nonchè agli organi preposti gli inconvenienti e le irregolarità riscontrate.
Le commissioni collaborano con i servizi regionali, con gli uffici per la repressione delle frodi al fine di agevolare i compiti istituzionali, con gli uffici competenti per il controllo delle tecniche di produzione dei vini oggetto di specifici disciplinari e con i competenti uffici per il controllo sulla applicazione delle norme relative all'indicazione geografica dei vini.
Le Commissioni inviano alla Giunta regionale, per il tramite dei Comuni presso i quali hanno sede, una relazione annuale sull'attività svolta.
I mezzi e il personale necessario al funzionamento delle commissioni vengono forniti dai Comuni presso cui hanno sede.

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