LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 42
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982
Art. 1
Finalità
Nel quadro della collaborazione, prevista dall'art. 77 del DPR 616/ 77 , fra Stato e Regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, la Regione Emilia - Romagna, fatte salve le competenze dello Stato, di enti ed istituti, previste dalle vigenti leggi, favorisce un coordinato svolgimento dei compiti affidati alla Regione, alle Province ed ai Comuni, di rilevazione e controllo della produzione e commercio dei prodotti vitivinicoli.