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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 42

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
Nel quadro della collaborazione, prevista dall'art. 77 del DPR 616/ 77 Sito esterno, fra Stato e Regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, la Regione Emilia - Romagna, fatte salve le competenze dello Stato, di enti ed istituti, previste dalle vigenti leggi, favorisce un coordinato svolgimento dei compiti affidati alla Regione, alle Province ed ai Comuni, di rilevazione e controllo della produzione e commercio dei prodotti vitivinicoli.
Art. 2
Comitato regionale per la tutela dei prodotti vitivinicoli
Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti, è istituito, con decreto del Presidente della Regione, un Comitato regionale, presieduto dall'Assessore competente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato, e così composto:
1) da un rappresentante dell'Ufficio repressione frodi e da un rappresentante del laboratorio dell'Ufficio stesso del Ministro dell'Agricoltura e Foreste operanti in Emilia - Romagna;
2) da un rappresentante del Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri operante in Emilia - Romagna;
3) da un rappresentante dei Drappelli antisofisticazione della Guardia di Finanza operanti in Emilia - Romagna;
4) da un collaboratore regionale esperto in materia di produzione vtivinicole;
5) da un rappressentante del Comitato regionale dell' Associazione Nazionale Comuni d' Italia( ANCI);
6) da un rappresentante dell'Unione Regionale Province Emilia - Romagna( URPER);
7) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industra, Artigianato ed Agricoltura;
8) da tre rappresentanti delle organizzazioni delle cooperattive agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
9) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
10) da un rappresentante dell'Unione regionale dei Consorzi di tutela dei vini DOC dell'Emilia - Romagna;
11) da un rappresentante delle organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;
12) da un rappresentante delle organizzazioni dell' industria maggiormente rappresentative a livello regionale;
13) da un rappresentante delle organizzazioni dell' artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale;
14) da un rappresentante di associazione dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello regionale.
La nomina dei componenti avviene con decreto del Presidente della Regione su designazione degli organi, enti, associzaioni e uffici, secondo le competenze stabilite dai rispettivi ordinamenti. Egualmente si procede per le sostituzioni che si rendessero successivamente necessarie.
Il Comitato, che dura in carica 5 anni, ha sede presso la Regione, delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei propri componenti e a maggioranza dei presenti.
Ai componenti il Comitato spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modificazioni, se e in quanto dovuti.
Il Comitato può articolarsi in sezioni, sotto la presidenza dell'Assessore o di un delegato, per la trattazione di problemi specifici.
Art. 3
Attribuzioni del Comitato
Il Comitato è organo consultivo della Regione, favorisce il coordinato svolgimento dei compiti affidati dalla legge all'amministrazione statale, agli istituti ed enti comunque interessati al problema della lotta contro le frodi, le sofisticazioni, l'adulterazione e contaminazione dei prodotti vitivinicoli.
Sono compiti fondamentali del Comitato:
1) lo scambio di informazioni e di notizie fra enti ed uffici addetti alla vigilanza per rendere più incisiva la loro azione;
2) il recepimento di segnalazioni da parte di cittadini, di produttori, di organismi ed enti interessati;
3) la formulazione di proposte per lo studio, la modifica, la divulgazione della normativa vigente in materia;
4) la formulazione di proposte di studi e di ricerche ad istituti o centri scientifici su metodologie più avanzate di analisi;
5) la formulazione di proposte di iniziative per stimolare la collaborazione delle categorie produttive e commerciali alla lotta contro le sofisticazioni.
Art. 4
Anagrafe vitivinicola
Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi, previsto dalle leggi vigenti, ogni Comune della regione istituisce e tiene aggiornata una registrazione delle imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali all'ingrosso che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermuth, vini aromatizzati e prodotti derivanti, provvedendo all'aggiornamento di tale anagrafe.
L'anagrafe vitivinicola è distinta in sezioni rispettivamente per:
- produttori di uve non vinificatori;
- vinificatori produttori di uve;
- vinificatori non produttori di uve;
- imbottigliatori;
- commercianti di vino all'ingrosso;
- trasportatori di prodotti vinosi;
- distillatori e produttori di derivati del vino.
Art. 5
Obblighi degli operatori vitivinicoli
E' aftto obbligo ai soggetti nell'articolo 4 della presente legge di chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola del Comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento, entro sei mesi dalla istituzione dell'anagrafe stessa.
L'inosservanza della prescrizione di cui al precedente comma comporta una sanzione amministrativa di lire cinquecentomila. I Comuni sono delegati ad accertare le violazioni della presente disposizione ed a comminare la relativa sanzione.
Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnato al trasgressore e, quando ciò non sia possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni dalla data di accertamento dell'inflazione.
Il Sindaco, entro quindici giorni dalla avvenuta notifica o consegna del verbale, emette ordinanza con la quale ingiunge il pagamento, insieme con le spese per la notificazione, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.
L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo: contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria competente del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
Decorso il termine previsto per il pagamento, e qualora non sia stata fatta opposizione avanti all'autorità giudiziaria competente, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del TU approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del Comune interessato.
Art. 6
Tutela di prodotti vitivinicoli
Ogni Comune, in conformità con le disposizioni vigenti concernenti le specifiche materie, tiene aggiornata la situazione conoscitiva delle superfici coltivate a vite nel proprio territorio utilizzando le denunce presentate uo tramite ai snesi delle leggi vigenti.
Provvede, inoltre, a riepilogare le denunce di giacenza e di produzione dei vini, trasmettendo detto riepilogo al Servizio provinciale agricoltura e alimentazione competente per territorio.
Collabora con gli organismi addetti alla repressione delle frodi nella verifica periodica dell'esattezza delle indicazioni che figurano nei documenti di accompagnamento e di quelle prodotte, nei registri di carico e scarico, dagli operatori presenti nel territorio comunale.
Art. 7
Commissioni comunali
Ogni Comune in cui i problemi del settore vitivinicolo rivestano carattere di rilevanza può istituire una commissione consultiva per favorire l'azione di rilevazione e di controllo sulla produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.
La Commissione dura in carica 5 anni, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, ed è così composta:
1) tre consiglieri comunali, di cui uno della minoranza;
2) tre membri, scelti tra i viticoltori, designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
3) da uno a tre membri designati dalle cantine sociali cooperative con sede nel territorio comunale;
4) un membro per ogni categoria di operatori del settore vinicolo in rappresentanza dei commercianti, industriali, artigiani, imbottigliatori, trasportatori, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;
5) un tecnico addetto alla vigilanza igienico - sanitaria degli alimenti designato dall'USL competente per territorio;
6) un rappresentante di associazione di consumatori maggiormente rappresentative a livello locale.
Le modalità per la convocazione e il funzionamento della commissione sono determinate dal Comune.
Art. 8
Commissioni intercomunali
Nelle aree in cui i problemi del settore vitivinicolo rivestano una minore importanza possono essere istituite, a cura dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente, commissioni consultive intercomunali.
Le Amministrazioni provinciali stesse individuano, ciascuna per il territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dai censimenti agricoli, i raggruppamenti dei Comuni con interessi vitivinivoli minori, stabilendo contestualmente composizione, funzionamento, sede e durata delle relative commissioni intercomunali.
Nella commissione intercomunale dovranno essere presenti i rappresentanti di tutti i Comuni compresi nell' area come sopra individuata e le rappresentanze delle categorie dei produtori vitivinicoli ivi residenti.
Art. 9
Funzioni delle commissioni consultive
Le Commissioni comunali e intercomunali sono organi di consulenza dei Comuni.
A tal fine, esse, avvalendosi dei dati forniti dai Comuni:
a) procedono annualmente alla rilevazione dello andamento della campagna vitivinicola;
b) concorrono a individuare, ai fini dell'anagrafe vitivinicola, le attività di produzione e commercializzazione agricole ed extra - agricole;
c) concorrono ad individuare i circuiti commerciali del vino in entrata ed in uscita dal territorio ed in particolare la provenienza e la destinazione finale;
d) collaborano all'attività di vigilanza sulla produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, denunciando con tempestività ai competenti servizi della Regione nonchè agli organi preposti gli inconvenienti e le irregolarità riscontrate.
Le commissioni collaborano con i servizi regionali, con gli uffici per la repressione delle frodi al fine di agevolare i compiti istituzionali, con gli uffici competenti per il controllo delle tecniche di produzione dei vini oggetto di specifici disciplinari e con i competenti uffici per il controllo sulla applicazione delle norme relative all'indicazione geografica dei vini.
Le Commissioni inviano alla Giunta regionale, per il tramite dei Comuni presso i quali hanno sede, una relazione annuale sull'attività svolta.
I mezzi e il personale necessario al funzionamento delle commissioni vengono forniti dai Comuni presso cui hanno sede.
Art. 10
Spese per l'applicazione della legge
La Regione assegna ai Comuni contributi annuali per il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 7 e 8 della presente legge e per l'istituzione e l'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola, comprese quelle relative alla eventuale meccanizzazione dell'anagrafe stessa.
Art. 11
Norme finanziarie
Gli oneri derivanti alla Regione Emilia - Romagna per il funzionamento del Comitato regionale di cui all'art. 2, faranno carico al cap. 10050 " Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasposrto ai membri estranei alla Regione - di consigli, commissioni e comitati. Spese obbligatorie " del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e successivi.
Ai rimanenti oneri previsti in L.100 milioni annui si farà fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1983 e successivi, la cui copertura sarà assicurata nell'ambito delle entrate previste dal bilancio stesso.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 30 agosto 1982

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