Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 22/12/2005 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/05/1984
LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 43
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Il commissario del governo ha posto il visto
Il presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:
(aggiunto comma 2 da art. 25 L.R. 28 maggio 1984 n. 25)
(sostituito comma 1 da art. 25 L.R. 28 maggio 1984 n. 25)
Si riporta il testo dell'articolo unico della L.R. 28 dicembre 1982 n. 63, contenente l'interpretazione autentica del presente articolo:
"Articolo unico
Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 43, devono essere interpretate nel senso che i contributi da esse previsti possono essere concessi per le iniziative stabilite dalla legge regionale 14 febbraio 1979 n.3, e ove ricorrano i requisiti di ammissibilità di cui alla stessa legge, quali che siano gli enti e gli organismi erogatori di contributi originari, purché questi non superino, anche in cumulo fra di loro, il 50% complessivo del costo dell'iniziativa."