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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 10
Ripiano passività onerose Cooperative di conduzione terreni finanziato con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere a cooperative di conduzione terreni, a norma dell' art. 1, comma primo, lett. e), della legge 1 luglio 1977, n. 403 Sito esterno, contributi in conto interessi sui mutui ventennali contratti per il ripiano delle passività onerose esistenti alla data del 31 dicembre 1981, fino al 70% del loro ammontare.
Si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni recate dalla legge n. 403/ 1977 Sito esterno e relative norme di attuazione e dell'art. 9 della LR 20 ottobre 1979, n. 31.
Limite di impegno di Lire 1.500.000.000 a decorrere dal 1984 (Cap. 18202 cni).

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