Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 11
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi supplementari a fondo perduto per una spesa di L.500.000.000 a carico dell'esercizio 1984, in attuazione della direttiva CEE n. 528/ 1981 (art. 1, punti 4 e 8), integrante la direttiva CEE 159/ 1972 recepita dalla legge 9.5.1975, n. 153 Sito esterno e dalla Legge regionale 5.5.1977 n. 18, a favore di giovani coltivatori in età inferiore a 40 anni.
Il contributo di cui al precedente comma può essere concesso, ai soggetti che presentino un piano di sviluppo entro cinque anni dal loro primo insediamento in una azienda agricola, nella misura del 10% dell'importo dell' investimento previsto dal piano medesimo ed entro il limite massimo di 7.514 ECU, qualora il piano sia presentato da un solo giovane e di 11.271 ECU qualora il piano sia presentato da 2 o più giovani. (Cap. 18165 cni)

Espandi Indice