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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 19
Interventi per il turismo sociale e il tempo libero
Per gli interventi di cui alle Leggi regionali 14.3.1975 n. 16 e 23.6.1978, n. 19, in materia di attività turistiche ed alberghiere sono disposte per gli esercizi 1984- 1985 le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) contributi in c/ capitale a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti locali territoriali ed Enti ed Associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (Art. 3, lett. a) e b), ed art. 5 lett. d) ed e), LR 14.3.1975, n. 16, come modificato dalla LR 23.6.1978, n. 19). (Cap. 25640)
L.4.000.000.000 nel 1984
L.4.500.000.000 nel 1985
b) contributi in conto ammortamento a favore di enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti pubblici e di diritto pubblico, enti e associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere direttamente collegate all' esercizio di attività turistiche ed alberghiere (Art. 3 lett. c) e d) ed Art. 5 lett. a, b, c, LR 14.3.1975 n. 16; LR 23.6.1978, n. 19). (Cap. 25660)
Limite di L.1.000.000.000 a decorrere dal 1984.
Le somme stanziate, per il quadriennio 1982- 1985, con il presente articolo e con l'articolo 27 della legge 24.4.1981 n. 11 Sito esterno, per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi della legge 14.3.1975 n. 16 Sito esterno e successive modifiche sono devoluti per intero a favore degli Enti locali territoriali e delle Società di cui all'art. 2, secondo comma, della citata legge anche qualora non si verifichi la presenza maggioritaria degli Enti pubblici e di diritto pubblico, per la realizzazione delle iniziative indicate nello stesso articolo 2, nonchè a favore degli operatori agricoli per il riattamento, risanamento, conservazione e ampliamento di fabbricati rurali da destinare ad attività agri - turistica.
Le somme stanziate con gli stessi provvedimenti per contributi in conto ammortamento mutui per il quadriennio 1982/ 1985 sono destinati, per intero, a favore degli operatori privati singoli o associati, per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4 della citata legge 14.3.1975 n. 16 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni.
Le iniziative da finanziare con le citate somme dovranno essere realizzate in località della Regione di turismo afffermato o in fase di evidente sviluppo turistico e che non siano ancora iniziate alla data di presentazione delle domande di contributo ad eccezione di iniziative oggetto di domande regolarmente presentate alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali i contributi possono essere concessi anche se già iniziate o realizzate a condizione che l'inizio dei lavori sia successivo al 1 gennaio 1978.
Per il quadriennio 1982/ 1985 i massimali di spesa previsti dall'art. 5 della citata legge 14.3.1975 n. 16 Sito esterno come modificata dall'art. 3 della legge 23.6.1978, n. 19 Sito esterno sono elevati del 100%.

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