Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 28
Agevolazione a favore di Comuni montani per opere idroigieniche, di depurazione degli scarichi e di smaltimento di rifiuti solidi e fanghi
Il contributo regionale copre interamente la spesa ammissibile per opere idroigieniche e per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi e fanghi di cui alle Leggi regionali 15 novembre 1976, n. 47 e 19 maggio 1980 n. 37, solo nel caso che le opere siano realizzate dai Comuni montani.
Per gli interventi a favore di imprese situate nell'ambito del territorio dei comuni di cui al precedente comma, che realizzino opere per la depurazione degli scarichi idrici a norma della LR 17 agosto 1981, n. 22, il contributo regionale di cui al primo comma dell'art. 7 della predetta legge è elevato al 30% ed il limite delle maggiorazioni percentuali di cui all'ultimo comma dell' art. 7 medesimo è elevato al 65%.

Espandi Indice