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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 3
Interventi nel settore della zootecnica finanziati con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare, nel biennio 1984- 1985, i seguenti ulteriori interventi nel settore della zootecnia:
a) Interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino ed ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche a norma dell'art. 5 della Legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 da corrispondere in soluzione unica, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale secondo le modalità di cui all'art. 4 lettera i) della LR 20.10.1979, n. 31: Lire 500.000.000 nel 1984 e Lire 1.500.000.000 nel 1985 (Cap. 10726 cni);
b) Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero - caseario. Contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento. Art. 4, II comma e art. 5 LR 19.8.76, n. 36 (Cap. 10950): Lire 500.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984.

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