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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 30
Integrazione alla LR 6.7.1974 n. 27 " Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna " - Nuova autorizzazione di spesa
Dopo l'art. 9 della L. R. 6.7.1974 n. 27 è aggiunto il seguente articolo:
" Nell'ambito delle competenze trasferite o delegate alla Regione in materia di opere idrauliche, difesa del suolo ed acque pubbliche a norma degli articoli 66, 69, 87, 89 e 90 del DPR 24.7.1977 n. 616 Sito esterno, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare studi, indagini e progettazioni per l'elaborazione dei piani di bacino a carattere regionale, nonchè per concorrere all'elaborazione di piani di bacino a carattere interregionale. Per il più sollecito espletamento di tali compiti, l'Amministrazione regionale può provvedere anche mediante incarichi professionali a soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità, esperienza e professionalità. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare per la realizzazione delle iniziative previste dal presente articolo L.1.000.000.000 nel biennio 1982/ 1983 in ragione di L.500.000.000 annui. (Cap. 39051 cni) "
Sito esterno

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