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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 32
Per l'esercizio finanziario 1982 la somma di L.250 milioni di cui al fondo per i trasporti scolastici destinati al finanziamento delle attività consolidate degli Enti locali (Cap. 43.900) viene riservata ai Comuni classificati " montani " che affidano il servizio di trasporto scolastico alle Aziende di trasporto pubblico consortili, costituite tra Enti locali, operanti nei rispettivi territori, in base a convenzioni stipulate che ne consentano la gestione anche in forma promiscua con il trasporto pubblico.

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