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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 34
Convenzione ANAS - Caselli autostradali
Per la realizzazione di un programma di miglioramento delle relazioni fra autostrade e aree urbane al fine della fluidificazione del traffico ed il miglioramento della mobilità regionale e locale, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare nel triennio 1983- 1985 la somma di L.10.000.000.000 in ragione di:
Lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1983,
Lire 5.000.000.000 per l'esercizio 1984,
Lire 4.000.000.000 per l'esercizio 1985.
Gli interventi previsti dal 1 comma del presente articolo saranno disciplinati da apposita convenzione da stipularsi con le Società autostradali e con l'ANAS (Cap. 45355 cni).

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