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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 40
Edilizia residenziale universitaria
Per la realizzazione delle opere di edilizia residenziale universitaria previste dalla Legge regionale 8.9.1981 n. 36 è autorizzata la ulteriore spesa di complessive L.7.000.000.000 nel biennio 1984/ 85. (Cap 73135).
Esercizio 1984: L.2.000.000.000
Esercizio 1985: L.5.000.000.000.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare le spese previste dalla succitata legge 36/ 1981 Sito esterno anche attraverso aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni che agiscono in qualità di funzionari delegati a norma degli articoli 66, 67 e 68 della LR 6.7.1977, n. 31 per la disciplina della contabilità regionale.

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