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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 44
Fidejussione regionale su prestiti agricoli per opere o interventi di particolare interesse regionale
L'art. 25 della Legge regionale 7 giugno 1982, n. 26 è così sostituito:
" La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria su prestiti e mutui agrari a tasso agevolato per opere od interventi di particolare rilevanza economica e sociale, a favore di coltivatori diretti associati, di cooperative agricole e loro consorzi, che non siano in grado di prestare agli Istituti di credito mutuanti adeguate garanzie.
L'ammissibilità al beneficio della garanzia fidejussoria è disposta con atto della Giunta regionale, nel rispetto dei programmi approvati dagli organi regionali secondo le rispettive competenze.
L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero, dal beneficiario inadempiente, delle somme non pagate.
La funzione di concessione della garanzia fidejussoria nei termini previsti dai precedenti commi del presente articolo è delegata all'Ente regionale di sviluppo agricolo.
Gli atti amministrativi dell'ERSA di concessione della fidejussione di cui al presente articolo impegnano direttamente la Regione Emilia - Romagna.
Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, dotato di uno stanziamento annuo di L.200.000.000 ed integrato, se necessario, con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo della Giunta regionale.
Gli oneri derivanti dalle fidejussioni concesse dall'Ersa a norma del presente articolo fanno carico al fondo garanzia istituito sul Bilancio regionale a norma del precedente comma.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'art. 12 della legge 19 maggio 1976 n. 335 Sito esterno ".
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