LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982
Art. 46
I diritti annuali di cui all'art. 34 del DL 22 dicembre 1981 n. 786 , convertito in Legge 26 febbraio 1982 n. 51 , dovuti dalle imprese artigiane iscritte agli Albi provinciali tenuti dalle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato ai sensi della LR 4 maggio 1982 n. 18, sono riscossi dal 1982 dalla Regione Emilia - Romagna.
Le somme relative saranno introitate all'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio regionale, ai sensi del 2 comma dell'art. 21 della LR 4 maggio 1982, n. 18.