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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 47
L'articolo 1 - secondo comma - della Legge regionale 23 gennaio 1973, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, è così sostituito:
" Il contratto di assicurazione a favore dei Consiglieri in carica è cumulativo e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali: L.120 milioni in caso di morte L.160 milioni in caso di invalidità permanente L.40 mila di diaria in caso di invalidità temporanea ".

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