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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 5
Destinazione ulteriori quote Legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare nel biennio 1982/ 1983 le ulteriori assegnazioni ammontanti a L.8.387.000.000 disposti in suo favore sulla legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno, per la concessione dei seguenti contributi:
a) " Contributi sulle spese di gestione a favore di cantine sociali cooperative e loro consorzi. Legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno, art. 3, 1 comma "
1982: L.3.735.000.000 (Cap 12400 cni)
b) " Concessione di contributi a produttori singoli o associati per la raccolta e trasporto del latte. Legge 1 agosto 1981 n. 423 Sito esterno, art. 3, 3 comma; (Cap 10910 cni)
1982: L.2.652.000.000
1983: L.2.000.000.000
I contributi previsti dal primo comma del presente articolo sono concessi dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare. I contributi di cui al punto a) sono concessi ai consorzi di Cantine Sociali, nonchè alle Cantine Sociali Cooperative produttrici di vino prevalentemente imbottigliato.
La concessione dei contributi di cui alla lettera b) del presente articolo è delegata, per i territori di rispettiva competenza, alle comunità montane ed al comitato circondariale di Rimini, nonchè per il rimanente territorio, alle Province.

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