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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 8
Contributi sulle spese di gestione per favorire la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di pregio con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi sulle spese di gestione a cooperative e loro consorzi che provvedano alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di particolare pregio, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 14.5.1975 n. 31 e dell'art. 2 della Legge regionale 8.9.1981 n. 34, utilizzando mezzi propri di bilancio per il biennio 1984- 1985 in ragione di ulteriori L.1.000.000.000 annue. (Cap. 12172).

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