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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

Art. 9
Autorizzazioni di spesa nel settore forestale finanziate con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare nel quadriennio 1982- 1985 gli ulteriori sottoelencati interventi di spesa, nel settore della forestazione e dello sviluppo della economia agricola - montana, a integrazione delle autorizzazioni di spesa già disposte nelle precedenti Leggi regionali di settore, utilizzando mezzi propri di bilancio:
a) Prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi a norma dell'art. 105 del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267:
- L.200.000.000 nel 1982,
- L.200.000.000 nel 1983,
- L.200.000.000 nel 1984 (Cap 14460).
b) Concessione all'Azienda Regionale delle Foreste di un contributo straordinario della Regione a norma dell'art. 21 lettera b) della LR 25.5.1974 n. 18 per la sistemazione ed il restauro conservativo del patrimonio immobiliare regionale affidato in gestione all'Azienda medesima:
- L.200.000.000 nel 1982,
- L.200.000.000 nel 1983,
- L.200.000.000 nel 1984 (Cap 14610).
c) Contributi in conto interessi sui mutui a tasso agevolato di durata fino a 20 anni per la realizzazione dei fabbricati adibiti a lavori forestali e alla prima lavorazione dei prodotti del bosco, del sottobosco e delle piante officinali( LR 4.9.1981, n. 30, art. 7 lett. b):
limite d' impegno di L.250.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984 (Cap. 14940 cni).
d) Contributi in conto interessi sui mutui integrativi in materia di miglioramento agrario forestale, concessi dalla Regione, su iniziative assistite dai benefici FEOGA (regolamento CEE 260/ 1979 o altri provvedimenti CEE):
limite d' impegno di L.250.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984 (Cap. 14981 cni).

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