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LEGGE REGIONALE 06 settembre 1982, n. 44

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 10 settembre 1982

INDICE

Art. 1 - Piani di sviluppo delle Comunità Montane
Art. 2 - Impianto del sistema informativo regionale
Art. 3 - Interventi nel settore della zootecnica finanziati con mezzi regionali
Art. 4 - Ammodernamento strutture per la produzione di carni bovine, ovine e caprine a norma del regolamento CEE n. 1944/ 1981
Art. 5 - Destinazione ulteriori quote Legge 1 agosto 1981, n. 423
Art. 6 - Ristrutturazione vigneti a norma del Regolamento CEE n. 458/ 1980 finanziata con mezzi regionali
Art. 7 - Ristrutturazione impianti ortofrutticoli finanziata con mezzi regionali
Art. 8 - Contributi sulle spese di gestione per favorire la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di pregio con mezzi regionali
Art. 9 - Autorizzazioni di spesa nel settore forestale finanziate con mezzi regionali
Art. 10 - Ripiano passività onerose Cooperative di conduzione terreni finanziato con mezzi regionali
Art. 12 - Contributi in conto interessi alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Art. 13 - Estensione ad altri consorzi degli interventi previsti dall'art. 4 della Legge regionale 24 aprile 1981, n. 11
Art. 14 - Credito artigiano a medio termine Modificazioni e integrazioni alle autorizzazioni di spesa
Art. 15 - Credito artigiano di esercizio
Art. 16 - Insediamenti artigiani nelle zone di riequilibrio del territorio regionale
Art. 17 - Leasing finanziario Imprese artigiane
Art. 18 - Sviluppo della cooperazione e delle forme associative nel settore artigiano
Art. 19 - Interventi per il turismo sociale e il tempo libero
Art. 21 - Interventi per l'economia ed il turismo nelle zone montane
Art. 22 - Strumenti urbanistici
Art. 23 - Centri storici
Art. 24 Edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata
Art. 25 - Opere acquedottistiche
Art. 26 - Opere fognarie e impianti di depurazione
Art. 27 - Smaltimento dei rifiuti solidi
Art. 28 - Agevolazione a favore di Comuni montani per opere idroigieniche, di depurazione degli scarichi e di smaltimento di rifiuti solidi e fanghi
Art. 29 - Parchi naturali
Art. 30Integrazione alla LR 6.7.1974 n. 27 " Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna " - Nuova autorizzazione di spesa
Art. 31 - Difesa idrogeologica del suolo
Art. 33 Convenzione ANAS - viabilità statale di interesse regionale
Art. 34 Convenzione ANAS - Caselli autostradali
Art. 35 - Protezione civile
Art. 36 - Rimborso ai medici eletti nei Comitati e nelle Commissioni regionali
Art. 37 - Strutture per gli anziani
Art. 38 - Strutture per gli handicappati
Art. 39 - Opere di soccorso e ricostruzione sisma del 23 novembre 1980
Art. 40 - Edilizia residenziale universitaria
Art. 41 Strutture formativo - professionali
Art. 42 - Interventi per la promozione della pratica sportiva Modificazioni e integrazioni
Art. 43 - Modifica della distribuzione temporale di autorizzazioni di spesa finanziate con assegnazioni statali
Art. 44 - Fidejussione regionale su prestiti agricoli per opere o interventi di particolare interesse regionale
Art. 45 - Modifiche alle reiscrizioni contro Avanzo di Amministrazione vincolato
Art. 48 - Copertura finanziaria
Art. 49 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Piani di sviluppo delle Comunità Montane Sito esterno
L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 2 della LR 7.6.1982 n. 26, per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità Montane a norma dell'art. 15, 1 comma, punto 1 della Legge 3.12.1971, n. 1102 Sito esterno relativamente all'esercizio 1982 è ridotta a L.4.723.200.000 (Cap. 03450).
Art. 2
Impianto del sistema informativo regionale
Per gli anni 1984 e 1985 è autorizzata una ulteriore spesa di annue L.2.000.000.000 per studi, consulenze e " software applicativo " concernenti l'impianto di un sistema informativo regionale ai fini degli adempimenti di cui all'Art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335 Sito esterno (Cap. 03910).
Art. 3
Interventi nel settore della zootecnica finanziati con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare, nel biennio 1984- 1985, i seguenti ulteriori interventi nel settore della zootecnia:
a) Interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino ed ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche a norma dell'art. 5 della Legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 da corrispondere in soluzione unica, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale secondo le modalità di cui all'art. 4 lettera i) della LR 20.10.1979, n. 31: Lire 500.000.000 nel 1984 e Lire 1.500.000.000 nel 1985 (Cap. 10726 cni);
b) Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero - caseario. Contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento. Art. 4, II comma e art. 5 LR 19.8.76, n. 36 (Cap. 10950): Lire 500.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984.
Art. 4
Ammodernamento strutture per la produzione di carni bovine, ovine e caprine a norma del regolamento CEE n. 1944/ 1981
Per la concessione di contributi in capitale a favore delle iniziative previste dal regolamento CEE 1944/ 1981, per l'adattamento e l'ammodernamento delle strutture di produzione di carni bovine, ovine e caprine, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata, a copertura della quota nazionale, a stanziare la somma complessiva di Lire 7.500.000.000 per il triennio 1983/ 1985 (Cap. 10742 cni)
Esercizio 1983: L.1.000.000.000
Esercizio 1984: L.3.500.000.000
Esercizio 1985: L.3.000.000.000
Art. 5
Destinazione ulteriori quote Legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare nel biennio 1982/ 1983 le ulteriori assegnazioni ammontanti a L.8.387.000.000 disposti in suo favore sulla legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno, per la concessione dei seguenti contributi:
a) " Contributi sulle spese di gestione a favore di cantine sociali cooperative e loro consorzi. Legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno, art. 3, 1 comma "
1982: L.3.735.000.000 (Cap 12400 cni)
b) " Concessione di contributi a produttori singoli o associati per la raccolta e trasporto del latte. Legge 1 agosto 1981 n. 423 Sito esterno, art. 3, 3 comma; (Cap 10910 cni)
1982: L.2.652.000.000
1983: L.2.000.000.000
I contributi previsti dal primo comma del presente articolo sono concessi dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare. I contributi di cui al punto a) sono concessi ai consorzi di Cantine Sociali, nonchè alle Cantine Sociali Cooperative produttrici di vino prevalentemente imbottigliato.
La concessione dei contributi di cui alla lettera b) del presente articolo è delegata, per i territori di rispettiva competenza, alle comunità montane ed al comitato circondariale di Rimini, nonchè per il rimanente territorio, alle Province.
Art. 6
Ristrutturazione vigneti a norma del Regolamento CEE n. 458/ 1980 finanziata con mezzi regionali
Per la concessione di contributi in capitale a favore delle iniziative previste dal Regolamento CEE 458/ 1980, per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare la somma annua 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985. (Cap. 12105 cni).
Art. 7
Ristrutturazione impianti ortofrutticoli finanziata con mezzi regionali
A norma dell'art. 2 della LR 14.5.1975 n. 31 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli. (Cap. 12121 cni).
Esercizio 1983: L.500.000.000
Esercizio 1984: L.3.500.000.000
Esercizio 1985: L.2.000.000.000
Art. 8
Contributi sulle spese di gestione per favorire la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di pregio con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi sulle spese di gestione a cooperative e loro consorzi che provvedano alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di particolare pregio, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 14.5.1975 n. 31 e dell'art. 2 della Legge regionale 8.9.1981 n. 34, utilizzando mezzi propri di bilancio per il biennio 1984- 1985 in ragione di ulteriori L.1.000.000.000 annue. (Cap. 12172).
Art. 9
Autorizzazioni di spesa nel settore forestale finanziate con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare nel quadriennio 1982- 1985 gli ulteriori sottoelencati interventi di spesa, nel settore della forestazione e dello sviluppo della economia agricola - montana, a integrazione delle autorizzazioni di spesa già disposte nelle precedenti Leggi regionali di settore, utilizzando mezzi propri di bilancio:
a) Prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi a norma dell'art. 105 del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267:
- L.200.000.000 nel 1982,
- L.200.000.000 nel 1983,
- L.200.000.000 nel 1984 (Cap 14460).
b) Concessione all'Azienda Regionale delle Foreste di un contributo straordinario della Regione a norma dell'art. 21 lettera b) della LR 25.5.1974 n. 18 per la sistemazione ed il restauro conservativo del patrimonio immobiliare regionale affidato in gestione all'Azienda medesima:
- L.200.000.000 nel 1982,
- L.200.000.000 nel 1983,
- L.200.000.000 nel 1984 (Cap 14610).
c) Contributi in conto interessi sui mutui a tasso agevolato di durata fino a 20 anni per la realizzazione dei fabbricati adibiti a lavori forestali e alla prima lavorazione dei prodotti del bosco, del sottobosco e delle piante officinali( LR 4.9.1981, n. 30, art. 7 lett. b):
limite d' impegno di L.250.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984 (Cap. 14940 cni).
d) Contributi in conto interessi sui mutui integrativi in materia di miglioramento agrario forestale, concessi dalla Regione, su iniziative assistite dai benefici FEOGA (regolamento CEE 260/ 1979 o altri provvedimenti CEE):
limite d' impegno di L.250.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984 (Cap. 14981 cni).
Art. 10
Ripiano passività onerose Cooperative di conduzione terreni finanziato con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere a cooperative di conduzione terreni, a norma dell' art. 1, comma primo, lett. e), della legge 1 luglio 1977, n. 403 Sito esterno, contributi in conto interessi sui mutui ventennali contratti per il ripiano delle passività onerose esistenti alla data del 31 dicembre 1981, fino al 70% del loro ammontare.
Si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni recate dalla legge n. 403/ 1977 Sito esterno e relative norme di attuazione e dell'art. 9 della LR 20 ottobre 1979, n. 31.
Limite di impegno di Lire 1.500.000.000 a decorrere dal 1984 (Cap. 18202 cni).
Art. 11
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi supplementari a fondo perduto per una spesa di L.500.000.000 a carico dell'esercizio 1984, in attuazione della direttiva CEE n. 528/ 1981 (art. 1, punti 4 e 8), integrante la direttiva CEE 159/ 1972 recepita dalla legge 9.5.1975, n. 153 Sito esterno e dalla Legge regionale 5.5.1977 n. 18, a favore di giovani coltivatori in età inferiore a 40 anni.
Il contributo di cui al precedente comma può essere concesso, ai soggetti che presentino un piano di sviluppo entro cinque anni dal loro primo insediamento in una azienda agricola, nella misura del 10% dell'importo dell' investimento previsto dal piano medesimo ed entro il limite massimo di 7.514 ECU, qualora il piano sia presentato da un solo giovane e di 11.271 ECU qualora il piano sia presentato da 2 o più giovani. (Cap. 18165 cni)
Art. 12
Contributi in conto interessi alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Per la concessione di contributi in conto interessi alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previsti a norma dell' art. 39 della LR 9.11.1977 n. 42 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare la somma di L.500 milioni a decorrere dall'esercizio 1984 fino all'esercizio 2003 (Cap. 18207 cni).
Art. 13
Estensione ad altri consorzi degli interventi previsti dall'art. 4 della Legge regionale 24 aprile 1981, n. 11
Per la concessione di contributi in conto interessi su mutui ventennali per il risanamento di aziende cooperative agricole di preminente interesse regionale la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare la somma di L.500 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1984 fino all'esercizio finanziario 2003.
A tal fine le disposizioni di cui all'art. 4 della LR 24.4.1981 n. 11 sono estese al " Consorzio Cantine Sociali Emiliane " nonchè alla " Cantina Sociale la Bidentina " con sede in Meldola della Provincia di Forlì (Cap. 18206 cni).
Art. 14
Credito artigiano a medio termine Modificazioni e integrazioni alle autorizzazioni di spesa
Per gli interventi in materia di credito artigiano a medio termine, previsti dalla LR 2 aprile 1973 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare le seguenti modificazioni e integrazioni alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti Leggi regionali:
a) contributi costanti decennali in conto ammortamento mutui a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine (Cap. 21730) - slittamento al 1983 di quote parte del limite di impegno già autorizzato per il 1982 di L.1.700.000.000:
nuovi limiti di impegno:
L.1.000.000.000 dal 1984
L.1.000.000.000 dal 1985;
b) contributi attualizzati a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine: Esercizio 1982: riduzione di L.965.000.000 (Cap. 21735).
Art. 15
Credito artigiano di esercizio
Per il biennio 1984- 1985 è disposta una autorizzazione annuale di spesa di L.700.000.000 per la concessione di contributi per il credito artigiano di esercizio, a norma dell'art. 10 della LR 10.1.1973, n. 3 (Cap. 21750).
Art. 16
Insediamenti artigiani nelle zone di riequilibrio del territorio regionale
Per l'esercizio 1984 è disposta una autorizzazione di spesa di L.2.000.000.000 per la concessione di contributi in capitale a favore di Imprese Artigiane che si insediano nelle zone di riequilibrio del territorio regionale, a norma della LR 29.5.1979 n. 15 (Cap. 21780).
Art. 17
Leasing finanziario Imprese artigiane
E' disposta per il quadriennio 1982- 1985 una ulteriore autorizzazione di spesa, di complessive L.5.065.000.000 per la realizzazione di operazioni di locazione finanziaria di macchinari e attrezzature effettuate da imprese artigiane, secondo quanto stabilito dalla LR 2.4.1982 n. 14 (Cap. 21787 cni)
Esercizio 1982: L.565.000.000
Esercizio 1983: L.1.500.000.000
Esercizio 1984: L.1.500.000.000
Esercizio 1985: L.1.500.000.000
Art. 18
Sviluppo della cooperazione e delle forme associative nel settore artigiano
Per gli interventi di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979, n. 29 " Contributi per la promozione e lo sviluppo delle forme associative al servizio delle imprese artigiane " sono disposte per il biennio 1982- 1983 le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa (Cap. 21970):
Esercizio 1982: L.90.000.000
Esercizio 1983: L.110.000.000
Art. 19
Interventi per il turismo sociale e il tempo libero
Per gli interventi di cui alle Leggi regionali 14.3.1975 n. 16 e 23.6.1978, n. 19, in materia di attività turistiche ed alberghiere sono disposte per gli esercizi 1984- 1985 le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) contributi in c/ capitale a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti locali territoriali ed Enti ed Associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (Art. 3, lett. a) e b), ed art. 5 lett. d) ed e), LR 14.3.1975, n. 16, come modificato dalla LR 23.6.1978, n. 19). (Cap. 25640)
L.4.000.000.000 nel 1984
L.4.500.000.000 nel 1985
b) contributi in conto ammortamento a favore di enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti pubblici e di diritto pubblico, enti e associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere direttamente collegate all' esercizio di attività turistiche ed alberghiere (Art. 3 lett. c) e d) ed Art. 5 lett. a, b, c, LR 14.3.1975 n. 16; LR 23.6.1978, n. 19). (Cap. 25660)
Limite di L.1.000.000.000 a decorrere dal 1984.
Le somme stanziate, per il quadriennio 1982- 1985, con il presente articolo e con l'articolo 27 della legge 24.4.1981 n. 11 Sito esterno, per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi della legge 14.3.1975 n. 16 Sito esterno e successive modifiche sono devoluti per intero a favore degli Enti locali territoriali e delle Società di cui all'art. 2, secondo comma, della citata legge anche qualora non si verifichi la presenza maggioritaria degli Enti pubblici e di diritto pubblico, per la realizzazione delle iniziative indicate nello stesso articolo 2, nonchè a favore degli operatori agricoli per il riattamento, risanamento, conservazione e ampliamento di fabbricati rurali da destinare ad attività agri - turistica.
Le somme stanziate con gli stessi provvedimenti per contributi in conto ammortamento mutui per il quadriennio 1982/ 1985 sono destinati, per intero, a favore degli operatori privati singoli o associati, per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4 della citata legge 14.3.1975 n. 16 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni.
Le iniziative da finanziare con le citate somme dovranno essere realizzate in località della Regione di turismo afffermato o in fase di evidente sviluppo turistico e che non siano ancora iniziate alla data di presentazione delle domande di contributo ad eccezione di iniziative oggetto di domande regolarmente presentate alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali i contributi possono essere concessi anche se già iniziate o realizzate a condizione che l'inizio dei lavori sia successivo al 1 gennaio 1978.
Per il quadriennio 1982/ 1985 i massimali di spesa previsti dall'art. 5 della citata legge 14.3.1975 n. 16 Sito esterno come modificata dall'art. 3 della legge 23.6.1978, n. 19 Sito esterno sono elevati del 100%.
Art. 20
Le richieste di contributo presentate ai sensi delle Leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37, 26 novembre 1973, n. 39 e 29 agosto 1974, n. 47 per l'anno 1982 possono anche riguardare iniziative i cui lavori o forniture abbiano avuto inizio dopo l'1 gennaio 1980.
Art. 21
Interventi per l'economia ed il turismo nelle zone montane
Per gli interventi straordinari previsti dal 1 comma, art. 1 della Legge regionale 8 luglio 1976, n. 26 " Programma straordinario di interventi regionali a sostegno dell'economia e del turismo nelle zone montane ", la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare l'ulteriore somma di L.1.000.000.000 per il biennio 1983/ 1984, in ragione di L.500.000.000 annui (Cap. 25700).
Art. 22
Strumenti urbanistici
Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi ed alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici a norma delle Leggi regionali 23.1.1973, n. 10 e 9.1.1975, n. 1, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare l'ulteriore somma di L.600.000.000 per il biennio 1983- 1984 in ragione di L.300.000.000 per ciascun esercizio. (Cap. 30550).
Art. 23
Centri storici
E' autorizzata per gli esercizi 1984/ 1985 la spesa complessiva di L.2.500.000.000 per l'attuazione degli interventi e la concessione delle provvidenze previste dalla LR 7.1.1974 n. 2 " Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione di centri storici ". (Cap. 30850)
Esercizio 1984: L.1.500.000.000
Esercizio 1985: L.1.000.000.000
Sito esterno
Art. 24
Edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata
Per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata è disposta, a norma della LR 2.6.1980, n. 46, una ulteriore autorizzazione di spesa per il biennio 1984/ 1985. (Cap. 32285).
Limite di imepgno di L.2.000.000.000 a decorrere dal 1984.
Limite di impegno di L.5.000.000.000 a decorrere dal 1985.
Art. 25
Opere acquedottistiche
A norma della LR 15.11.1976, n. 47, art. 3, 2 comma sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa finalizzate alla costruzione di opere acquedottistiche (Cap. 35720):
a) contributi regionali sulle spese per la costruzione dell'Acquedotto di Romagna - Diga di Ridracoli: Lire 2.000.000.000 nel 1982, L.11.000.000.000 nel 1983; Lire 6.500.000.000 nel 1984;
b) contributi regionali per la realizzazione di un nuovo programma di opere acquedottistiche: Lire 3.000.000.000 nel 1983; L.6.000.000.000 nel 1984; Lire 5.500.000.000 nel 1985.
Art. 26
Opere fognarie e impianti di depurazione
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare nel triennio 1983/ 1985, a norma della LR 15.1.1976 n. 47, per l'esecuzione di nuove opere fognarie e di impianti di depurazione (Capitolo 37320) le seguenti somme:
Lire 6.000.000.000 per l'esercizio 1983
Lire 7.500.000.000 per l'esercizio 1984
Lire 1.500.000.000 per l'esercizio 1985
Art. 27
Smaltimento dei rifiuti solidi
Per la realizzazione degli interventi di cui alla LR 19.5.1980 n. 37, relativi alla costruzione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi (Cap. 37335) sono disposte le seguenti modificazioni e integrazioni delle autorizzazioni di spesa già stabilite da precedenti Leggi regionali:
a) anticipazione al 1982 di L.1.050.000.000 autorizzate per l'esercizio 1983;
b) nuove autorizzazioni di spesa per complessive Lire 8.000.000.000 di cui Lire 2.000.000.000 nel 1983, Lire 4.000.000.000 nel 1984, Lire 2.000.000.000 nel 1985.
Art. 28
Agevolazione a favore di Comuni montani per opere idroigieniche, di depurazione degli scarichi e di smaltimento di rifiuti solidi e fanghi
Il contributo regionale copre interamente la spesa ammissibile per opere idroigieniche e per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi e fanghi di cui alle Leggi regionali 15 novembre 1976, n. 47 e 19 maggio 1980 n. 37, solo nel caso che le opere siano realizzate dai Comuni montani.
Per gli interventi a favore di imprese situate nell'ambito del territorio dei comuni di cui al precedente comma, che realizzino opere per la depurazione degli scarichi idrici a norma della LR 17 agosto 1981, n. 22, il contributo regionale di cui al primo comma dell'art. 7 della predetta legge è elevato al 30% ed il limite delle maggiorazioni percentuali di cui all'ultimo comma dell' art. 7 medesimo è elevato al 65%.
Art. 29
Parchi naturali
Per gli interventi di cui all'art. 26 della LR 20- 10- 1979, n. 31 volti al completamento delle iniziative da attuare nell'ambito del Fondo regionale per la conservazione della natura di cui alla LR 24.1.1977, n. 2, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare ulteriormente per il triennio 1983/ 1985 la somma complessiva di L.2.000.000.000 così ripartiti:
L.500.000.000 nel 1983,
L.1.000.000.000 nel 1984,
L.500.000.000 nel 1985 (Cap. 38060).
Art. 30
Integrazione alla LR 6.7.1974 n. 27 " Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna " - Nuova autorizzazione di spesa
Dopo l'art. 9 della L. R. 6.7.1974 n. 27 è aggiunto il seguente articolo:
" Nell'ambito delle competenze trasferite o delegate alla Regione in materia di opere idrauliche, difesa del suolo ed acque pubbliche a norma degli articoli 66, 69, 87, 89 e 90 del DPR 24.7.1977 n. 616 Sito esterno, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare studi, indagini e progettazioni per l'elaborazione dei piani di bacino a carattere regionale, nonchè per concorrere all'elaborazione di piani di bacino a carattere interregionale. Per il più sollecito espletamento di tali compiti, l'Amministrazione regionale può provvedere anche mediante incarichi professionali a soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità, esperienza e professionalità. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare per la realizzazione delle iniziative previste dal presente articolo L.1.000.000.000 nel biennio 1982/ 1983 in ragione di L.500.000.000 annui. (Cap. 39051 cni) "
Sito esterno
Art. 31
Difesa idrogeologica del suolo
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad intervenire ad integrazione delle autorizzazioni di spesa già disposte in materia di difesa idrogeologica del suolo con le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa ammontanti a complessive L.10.000.000.000 concernenti il biennio 1984- 1985:
a) Interventi per le opere di ripristino in caso di alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati a norma della Legge 9.7.1908, n. 445 Sito esterno e successive modificazioni: L.1.000.000.000 nel 1984 e L.1.000.000.000 nel 1985 (Cap. 39050).
b) Interventi in materia di opere idrauliche di qualsiasi categoria nei bacini idrografici a carattere regionale, a norma dell'art. 89 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno: L.4.000.000.000 nel 1984 e L.4.000.000.000 nel 1985 (Cap. 39300).
Art. 32
Per l'esercizio finanziario 1982 la somma di L.250 milioni di cui al fondo per i trasporti scolastici destinati al finanziamento delle attività consolidate degli Enti locali (Cap. 43.900) viene riservata ai Comuni classificati " montani " che affidano il servizio di trasporto scolastico alle Aziende di trasporto pubblico consortili, costituite tra Enti locali, operanti nei rispettivi territori, in base a convenzioni stipulate che ne consentano la gestione anche in forma promiscua con il trasporto pubblico.
Art. 33
Convenzione ANAS - viabilità statale di interesse regionale
Per la realizzazione di un programma di interventi sulla viabilità statale al fine di eliminare le strozzature esistenti e consentire un miglioramento della mobilità regionale e locale, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare nel quadriennio 1982- 1985 la somma di Lire 30.000.000.000 in ragione di: Lire 6.000.000.000 per l'esercizio 1982, Lire 12.000.000.000 per l'esercizio 1983, Lire 10.000.000.000 per l'esercizio 1984, Lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1985.
Gli interventi previsti dal 1 comma del presente articolo saranno disciplinati da apposita convenzione da stipularsi con l'Azienda di Stato per le Strade Statali ( ANAS) (Cap. 45340 cni).
Art. 34
Convenzione ANAS - Caselli autostradali
Per la realizzazione di un programma di miglioramento delle relazioni fra autostrade e aree urbane al fine della fluidificazione del traffico ed il miglioramento della mobilità regionale e locale, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare nel triennio 1983- 1985 la somma di L.10.000.000.000 in ragione di:
Lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1983,
Lire 5.000.000.000 per l'esercizio 1984,
Lire 4.000.000.000 per l'esercizio 1985.
Gli interventi previsti dal 1 comma del presente articolo saranno disciplinati da apposita convenzione da stipularsi con le Società autostradali e con l'ANAS (Cap. 45355 cni).
Art. 35
Protezione civile
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a intervenire per l'acquisto delle attrezzature necessarie per il pronto intervento a norma della Legge 12 aprile 1948, n. 1010 Sito esterno con una ulteriore dotazione di spesa per il biennio 1984/ 1985 di L.500.000.000 annue (Cap. 48060).
Art. 36
Rimborso ai medici eletti nei Comitati e nelle Commissioni regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a rimborsare ai membri di parte medica eletti nei comitati e nelle Commissioni regionali, le spese da essi sostenute per sostituzioni relative alla partecipazione a riunioni degli organismi stessi in attuazione di quanto disposto dai DDPPRR del 13 agosto 1981, in esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e con i medici specialisti pediatri ai sensi dell'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 37
Strutture per gli anziani
L'autorizzazione di spesa disposta dalla Legge regionale 1.9.1979, n. 30 in materia di assistenza alle persone anziane, per gli interventi di cui alla lettera b) dell'art. 7 della stessa legge concernenti i contributi in capitale per la istituzione di case protette è incrementata di L.6.545.000.000 per il biennio 1984- 1985 (Cap. 60220). Esercizio 1984: L.3.000.000.000 Esercizio 1985: L.3.545.000.000
Art. 38
Strutture per gli handicappati
L'autorizzazione di spesa disposta dalla Legge regionale 29.12.1979, n. 48 per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps, per gli interventi di cui alla lett. a) dell'art. 10 della stessa legge concernenti la costruzione, l'acquisto o il riattamento di appartamenti polifunzionali, è incrementata di L.455.000.000 per l'esercizio 1982 (Cap. 61230).
Art. 39
Opere di soccorso e ricostruzione sisma del 23 novembre 1980
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare l'ulteriore somma di L.800.000.000 ad integrazione del fondo costituito con la LR 5.1.1981 n. 1, per la realizzazione di opere di soccorso e di ricostruzione a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 23.11.1980 (Cap. 68210).
Art. 40
Edilizia residenziale universitaria
Per la realizzazione delle opere di edilizia residenziale universitaria previste dalla Legge regionale 8.9.1981 n. 36 è autorizzata la ulteriore spesa di complessive L.7.000.000.000 nel biennio 1984/ 85. (Cap 73135).
Esercizio 1984: L.2.000.000.000
Esercizio 1985: L.5.000.000.000.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare le spese previste dalla succitata legge 36/ 1981 Sito esterno anche attraverso aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni che agiscono in qualità di funzionari delegati a norma degli articoli 66, 67 e 68 della LR 6.7.1977, n. 31 per la disciplina della contabilità regionale.
Art. 41
Strutture formativo - professionali
Per la realizzazione di strutture scolastiche e formative previste dalla LR 24.7.79 n. 27 è autorizzata nel biennio 1984/ 1985 la spesa complessiva di L.8.000.000.000, così ripartita:
a) Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature, strumenti didattici e di laboratorio per le attività di formazione professionale: L.1.500.000.000 annue. (Cap. 75290);
b) Contributi per la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti o dipendenti da enti, associazioni e fondazioni: L.1.000.000.000 annue. (Cap. 75295);
c) Spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale: L.1.500.000.000 annue. (Cap. 75300).
Art. 42
Interventi per la promozione della pratica sportiva Modificazioni e integrazioni
Per le iniziative previste dalla LR 24 luglio 1979, n. 20 " Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero " la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad integrare e a modificare le seguenti autorizzazioni di spesa disposte da precedenti Leggi regionali:
a) Sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre e impianti ginnico sportivi scolastici:
- Lire 40.000.000 nel 1982
+ Lire 160.000.000 nel 1983
+ Lire 40.000.000 nel 1984 (Cap 78700)
b) Contributi in conto capitale a favore dei Comuni per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'acquisto di opere e attrezzature a carattere sportivo e ricreativo:
- Lire 480.000.000 nel 1982
+ Lire 480.000.000 nel 1983
+ Lire 160.000.000 nel 1984 (Cap. 78720)
c) Contributi annui costanti per la durata di 15 anni sui mutui contratti dai Comuni e dalle Comunità Montane per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico. Slittamento al 1983 di Lire 370.000.000 di limite di impegno già autorizzato per il 1982. Slittamento al 1984 di Lire 330.000.000 di limite di impegno già autorizzato per il 1983. (Cap. 78735).
d) contributi in conto interessi a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione di impianti destinati ad attività sportive e per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo; Slittamento al 1983 di Lire 54.500.000 di limite di impegno, già autorizzato per il 1982. Slittamento al 1984 di Lire 5.500.000 di limite di impegno, già autorizzato per il 1983. (Cap. 78750).
e) Contributi in conto capitale a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione di impianti destinati ad attività sportive e per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo:
- Lire 700.000.000 nel 1982
+ Lire 700.000.000 nel 1983 (Cap. 78760)
Il 5 comma dell'art. 7 della LR 24.7.1979, n. 20, relativo agli interventi previsti alle lettere c) ed e) del presente articolo è così sostituito:
l'ammontare dei contributi in conto interessi non può essere superiore all'8% dell'onere assunto per l'opera approvata ".
Art. 43
Modifica della distribuzione temporale di autorizzazioni di spesa finanziate con assegnazioni statali
Le sottoelencate autorizzazioni di spesa finanziate con assegnazioni statali a destinazione vincolata e disposte da precedenti provvedimenti legislativi regionali sono così modificate:
a) Cap. 37340 - Contributi in capitale a favore di aziende industriali e artigianali qualificabili " Insediamenti produttivi " per la realizzazione di interventi diretti alla depurazione degli scarichi idrici. Quota a carico dello Stato (Art. 20 Legge 10.5.1976, n. 319 Sito esterno e art. 5, VII comma Legge 24.12.1979 n. 650 Sito esterno, LR 17.8.1981, n. 22).
Anticipazione al 1982 di Lire 3.434.724.500 autorizzate per il 1983.
b) Cap. 73100 - Interventi per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto ed il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli istituti secondari di istruzione artistica (Legge 5.8.1975, n. 412 Sito esterno). Slittamento dal 1982 al 1983 di Lire 2.356.184.160.
Art. 44
Fidejussione regionale su prestiti agricoli per opere o interventi di particolare interesse regionale
L'art. 25 della Legge regionale 7 giugno 1982, n. 26 è così sostituito:
" La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria su prestiti e mutui agrari a tasso agevolato per opere od interventi di particolare rilevanza economica e sociale, a favore di coltivatori diretti associati, di cooperative agricole e loro consorzi, che non siano in grado di prestare agli Istituti di credito mutuanti adeguate garanzie.
L'ammissibilità al beneficio della garanzia fidejussoria è disposta con atto della Giunta regionale, nel rispetto dei programmi approvati dagli organi regionali secondo le rispettive competenze.
L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero, dal beneficiario inadempiente, delle somme non pagate.
La funzione di concessione della garanzia fidejussoria nei termini previsti dai precedenti commi del presente articolo è delegata all'Ente regionale di sviluppo agricolo.
Gli atti amministrativi dell'ERSA di concessione della fidejussione di cui al presente articolo impegnano direttamente la Regione Emilia - Romagna.
Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, dotato di uno stanziamento annuo di L.200.000.000 ed integrato, se necessario, con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo della Giunta regionale.
Gli oneri derivanti dalle fidejussioni concesse dall'Ersa a norma del presente articolo fanno carico al fondo garanzia istituito sul Bilancio regionale a norma del precedente comma.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'art. 12 della legge 19 maggio 1976 n. 335 Sito esterno ".
Sito esterno
Art. 45
Modifiche alle reiscrizioni contro Avanzo di Amministrazione vincolato
All'art. 67 della LR 7.6.1982 n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
22 bis) Lire 1.300.000.000 " Attuazione del programma regionale coordinato nazionalmente per l'acquicoltura " L.27.12.1977 n. 984 Sito esternoart. 1 della Legge 5.8.1978, n. 457 Sito esternoart. 35 Legge 5.8.1978, n. 457 Sito esterno
Art. 46
I diritti annuali di cui all'art. 34 del DL 22 dicembre 1981 n. 786 Sito esterno, convertito in Legge 26 febbraio 1982 n. 51 Sito esterno, dovuti dalle imprese artigiane iscritte agli Albi provinciali tenuti dalle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato ai sensi della LR 4 maggio 1982 n. 18, sono riscossi dal 1982 dalla Regione Emilia - Romagna.
Le somme relative saranno introitate all'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio regionale, ai sensi del 2 comma dell'art. 21 della LR 4 maggio 1982, n. 18.
Art. 47
L'articolo 1 - secondo comma - della Legge regionale 23 gennaio 1973, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, è così sostituito:
" Il contratto di assicurazione a favore dei Consiglieri in carica è cumulativo e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali: L.120 milioni in caso di morte L.160 milioni in caso di invalidità permanente L.40 mila di diaria in caso di invalidità temporanea ".
Art. 48
Copertura finanziaria
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte a norma dell'articolo 5, 2 comma, della Legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1982- 1985, stato di previsione delle entrate, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 49
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, 2 comma della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 6 settembre 1982

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