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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1982, n. 47

ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE ONORANZE AI CADUTI DI MARZABOTTO

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. A conferma dei valori solennemente enunciati nel preambolo dello Statuto regionale, e a norma dell'art. 3, terzo comma, lettera m) dello stesso Statuto, è istituito il Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto.
2. Il Comitato ha lo scopo di mantenere vivo e di onorare il ricordo delle vittime cadute nell'eccidio nazifascista dell'autunno 1944; e di promuovere e diffondere gli ideali di libertà, di pace, di democrazia, di giustizia sociale, di cooperazione e di solidarietà internazionale.
3. Il Comitato svolge ogni attività necessaria od opportuna al conseguimento dello scopo istituzionale. Può inoltre partecipare ad altri organismi aventi scopi affini o complementari.
Art. 2
1. Sono organi del Comitato l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente.
2. Partecipano di diritto all'Assemblea del Comitato:
a) la Regione Emilia-Romagna;
b) il Comune di Marzabotto;
c) il Comune di Grizzana;
d) il Comune di Monzuno;
e) la Città metropolitana di Bologna.
3. L'Assemblea approva lo Statuto, garantendo la presenza di rappresentanti dei familiari dei caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.
4. L'Assemblea nomina altresì il Consiglio direttivo e il Presidente.
Art. 3
1. I proventi del Comitato sono costituiti dai contributi:
- della Regione Emilia-Romagna;
- dei Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno;
- la Città metropolitana di Bologna;
- di altri enti pubblici;
nonché da lasciti, donazioni, elargizioni di persone, associazioni ed enti privati.
2. La Regione Emilia-Romagna determina ed eroga i propri contributi a norma della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7, nonché dell'art. 38 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Comitato invia entro il mese di dicembre al Consiglio e alla Giunta regionali e agli altri enti che vi partecipano di diritto una relazione illustrativa dell'attività svolta nel corso dell'anno e dei programmi di massima da realizzare nell'anno successivo. Il Comitato invia altresì al Consiglio e alla Giunta regionali e agli altri enti che vi partecipano di diritto copia dei bilanci annuali preventivo e consuntivo.
Art. 4
1. Ogni carica o incarico, nessuno escluso od eccettuato, conferiti in seno al Comitato, sono coperti a titolo gratuito. Non sono consentiti compensi, ma solo rimborsi di spese documentate per attività e prestazioni effettuate in rappresentanza del Comitato stesso, purché preventivamente autorizzate, salvo consentire il conferimento di incarichi retribuiti a persone esterne al Comitato finalizzati esclusivamente alla gestione amministrativo-contabile del Comitato medesimo.
2. abrogato.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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