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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1982, n. 47

ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE ONORANZE AI CADUTI DI MARZABOTTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 10

L.R. 3 marzo 2016, n. 3

Argomenti:
- Beni, attivita culturali e informazione-> Celebrazioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. A conferma dei valori solennemente enunciati nel preambolo dello Statuto regionale, e a norma dell'art. 3, terzo comma, lettera m) dello stesso Statuto, è istituito il Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto.
2. Il Comitato ha lo scopo di mantenere vivo e di onorare il ricordo delle vittime cadute nell'eccidio nazifascista dell'autunno 1944; e di promuovere e diffondere gli ideali di libertà, di pace, di democrazia, di giustizia sociale, di cooperazione e di solidarietà internazionale.
3. Il Comitato svolge ogni attività necessaria od opportuna al conseguimento dello scopo istituzionale. Può inoltre partecipare ad altri organismi aventi scopi affini o complementari.
Art. 2

(prima modificato secondo comma da art. 3 L.R. 16 luglio 2015, n. 10, in seguito articolo sostituito da art. 9 L.R. 3 marzo 2016, n. 3)

1. Sono organi del Comitato l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente.
2. Partecipano di diritto all'Assemblea del Comitato:
a) la Regione Emilia-Romagna;
b) il Comune di Marzabotto;
c) il Comune di Grizzana;
d) il Comune di Monzuno;
e) la Città metropolitana di Bologna.
3. L'Assemblea approva lo Statuto, garantendo la presenza di rappresentanti dei familiari dei caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.
4. L'Assemblea nomina altresì il Consiglio direttivo e il Presidente.
Art. 3

(modificato primo comma da art. 3 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)

1. I proventi del Comitato sono costituiti dai contributi:
- della Regione Emilia-Romagna;
- dei Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno;
- la Città metropolitana di Bologna;
- di altri enti pubblici;
nonché da lasciti, donazioni, elargizioni di persone, associazioni ed enti privati.
2. La Regione Emilia-Romagna determina ed eroga i propri contributi a norma della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7, nonché dell'art. 38 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Comitato invia entro il mese di dicembre al Consiglio e alla Giunta regionali e agli altri enti che vi partecipano di diritto una relazione illustrativa dell'attività svolta nel corso dell'anno e dei programmi di massima da realizzare nell'anno successivo. Il Comitato invia altresì al Consiglio e alla Giunta regionali e agli altri enti che vi partecipano di diritto copia dei bilanci annuali preventivo e consuntivo.
Art. 4

(modificato primo comma e abrogato secondo comma da art. 3 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)

1. Ogni carica o incarico, nessuno escluso od eccettuato, conferiti in seno al Comitato, sono coperti a titolo gratuito. Non sono consentiti compensi, ma solo rimborsi di spese documentate per attività e prestazioni effettuate in rappresentanza del Comitato stesso, purché preventivamente autorizzate, salvo consentire il conferimento di incarichi retribuiti a persone esterne al Comitato finalizzati esclusivamente alla gestione amministrativo-contabile del Comitato medesimo.
2. abrogato.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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