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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. 52

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELL' ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1979, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 143 del 3 dicembre 1982

Art. 1
Gli ultimi tre commi dell'art. 48 della L. R. 22 ottobre 1979, n. 34 sono sostituiti dai seguenti:
" Ove le procedure concorsuali si concludano successivamente all'inquadramento di cui al primo comma, si procede ad un nuovo definitivo inquadramento dei cincitori, a norma della presente legge, attribuendo ai suddetti vincitori la qualifica funzionale spettante ai sensi dell'allegato C.
La qualifica è individuata, fra quelle appartenenti al livello in cui il collaboratore è inquadrato, con riferimento alla qualifica corrispondente o assimilabile a quella posseduta o attribuita in conseguenza delle procedure di cui ai citati artt. 52 e 55 della LR 12/ 1979.
L'inquadramento è effettuato anche in soprannumero, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 52 della LR 12/ 1979.
Ai posti occupati dai collaboratori inquadrati in soprannumero nelle diverse qualifiche funzionali deve corrispondere un eguale numero di posti vacanti nel complesso di quelli attribuiti a tutte le qualifiche istituite nel ruolo regionale.

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