LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. 52
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELL' ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1979, N. 34
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 143 del 3 dicembre 1982
Art. 2
Nella tabella 2 dell'allegato C della Legge regionale 22 ottobre 1979 n. 34, dopo la qualifica 7.21 è inserita la seguente qualifica:
" 7.21 bis - Istruttore sanitario. Provvede nell'ambito della competenza professionale allo svolgimento di attività di natura prevalentemente tecnica inerenti l'igiene pubblica, la medicina sociale e preventiva, l'assistenza sanitaria, la tutela dell'igiene ambientale e degli alimenti, la profilassi delle malattie infettive e diffusive ".
Nel quadro riepilogativo della citata tabella 2 è inserita al 7 livello la seguente qualifica funzionale:
7.21 bis - Istruttore sanitario.
Nella tabella n. 3 il numero dei posti per le seguenti qualifiche è diminuito del numero di posti di seguito indicati:
6.1 - Consigliere amministrativo | 20 posti |
6.2 - Consigliere contabile | 8 posti |
6.3 - Consigliere tecnico | 11 posti |
6.4 - Consigliere agrar. / forestale | 15 posti |
6.6 - Consigliere sanitario | 3 posti |
6.7 - Consigliere sociale | 5 posti |
7.16 - Istruttore sociale | 1 posto |
Nella tabella 3 il numero dei posti per le seguenti qualifiche è incrementato nella misura di seguito indicata:
3.1 - addetto qualificato | 34 posti |
4.7 - operatore specializzato | 28 posti |
Nella tabella 3, dopo la qualifica 7.21, è inserita la seguente:
7.21 bis - Istruttore sanitario 1 posto
Nella tabella 4 la dotazione di posti per livello è così modificata:
- la dotazione del III livello retributivo è variata in aumento di 34 posti;
- la dotazione del IV livello retributivo è variata in aumento di 28 posti;
- la dotazione del VI livello retributivo è variata in diminuizione di 62 posti.