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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. 52

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELL' ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1979, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 143 del 3 dicembre 1982

Art. 2
Nella tabella 2 dell'allegato C della Legge regionale 22 ottobre 1979 n. 34, dopo la qualifica 7.21 è inserita la seguente qualifica:
" 7.21 bis - Istruttore sanitario. Provvede nell'ambito della competenza professionale allo svolgimento di attività di natura prevalentemente tecnica inerenti l'igiene pubblica, la medicina sociale e preventiva, l'assistenza sanitaria, la tutela dell'igiene ambientale e degli alimenti, la profilassi delle malattie infettive e diffusive ".
Nel quadro riepilogativo della citata tabella 2 è inserita al 7 livello la seguente qualifica funzionale:
7.21 bis - Istruttore sanitario.
Nella tabella n. 3 il numero dei posti per le seguenti qualifiche è diminuito del numero di posti di seguito indicati:
6.1 - Consigliere amministrativo20 posti
6.2 - Consigliere contabile 8 posti
6.3 - Consigliere tecnico11 posti
6.4 - Consigliere agrar. / forestale15 posti
6.6 - Consigliere sanitario3 posti
6.7 - Consigliere sociale5 posti
7.16 - Istruttore sociale1 posto
Nella tabella 3 il numero dei posti per le seguenti qualifiche è incrementato nella misura di seguito indicata:
3.1 - addetto qualificato34 posti
4.7 - operatore specializzato28 posti
Nella tabella 3, dopo la qualifica 7.21, è inserita la seguente:
7.21 bis - Istruttore sanitario 1 posto
Nella tabella 4 la dotazione di posti per livello è così modificata:
- la dotazione del III livello retributivo è variata in aumento di 34 posti;
- la dotazione del IV livello retributivo è variata in aumento di 28 posti;
- la dotazione del VI livello retributivo è variata in diminuizione di 62 posti.
Nella tabella 5 sono inserite le seguenti variazioni ed integrazioni:
-
in corrispondenza della qualifica 6.10, la dizione
" diploma di laurea "
è integrata dalla dizione
" e iscrizione all'albo dei pubblicisti ";
-
le dizioni delle qualifiche 7.3 e 7.4 sono così rettificate:
7.3 - Diploma di laurea a indirizzo:
- economico
- statistico e anni 2 (b)
- diploma di ragioniere o perito commerciale e anni 6 (b)
7.4 - Diploma di geometra o perito edile e anni 6 (b).
Dopo la qualifica 7.21 è inserita la seguente:
7.21 bis - diploma di assistente sanitario e anni 6 (b).

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