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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. 52

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELL' ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1979, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 143 del 3 dicembre 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Gli ultimi tre commi dell'art. 48 della L. R. 22 ottobre 1979, n. 34 sono sostituiti dai seguenti:
" Ove le procedure concorsuali si concludano successivamente all'inquadramento di cui al primo comma, si procede ad un nuovo definitivo inquadramento dei cincitori, a norma della presente legge, attribuendo ai suddetti vincitori la qualifica funzionale spettante ai sensi dell'allegato C.
La qualifica è individuata, fra quelle appartenenti al livello in cui il collaboratore è inquadrato, con riferimento alla qualifica corrispondente o assimilabile a quella posseduta o attribuita in conseguenza delle procedure di cui ai citati artt. 52 e 55 della LR 12/ 1979.
L'inquadramento è effettuato anche in soprannumero, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 52 della LR 12/ 1979.
Ai posti occupati dai collaboratori inquadrati in soprannumero nelle diverse qualifiche funzionali deve corrispondere un eguale numero di posti vacanti nel complesso di quelli attribuiti a tutte le qualifiche istituite nel ruolo regionale.
Art. 2
Nella tabella 2 dell'allegato C della Legge regionale 22 ottobre 1979 n. 34, dopo la qualifica 7.21 è inserita la seguente qualifica:
" 7.21 bis - Istruttore sanitario. Provvede nell'ambito della competenza professionale allo svolgimento di attività di natura prevalentemente tecnica inerenti l'igiene pubblica, la medicina sociale e preventiva, l'assistenza sanitaria, la tutela dell'igiene ambientale e degli alimenti, la profilassi delle malattie infettive e diffusive ".
Nel quadro riepilogativo della citata tabella 2 è inserita al 7 livello la seguente qualifica funzionale:
7.21 bis - Istruttore sanitario.
Nella tabella n. 3 il numero dei posti per le seguenti qualifiche è diminuito del numero di posti di seguito indicati:
6.1 - Consigliere amministrativo20 posti
6.2 - Consigliere contabile 8 posti
6.3 - Consigliere tecnico11 posti
6.4 - Consigliere agrar. / forestale15 posti
6.6 - Consigliere sanitario3 posti
6.7 - Consigliere sociale5 posti
7.16 - Istruttore sociale1 posto
Nella tabella 3 il numero dei posti per le seguenti qualifiche è incrementato nella misura di seguito indicata:
3.1 - addetto qualificato34 posti
4.7 - operatore specializzato28 posti
Nella tabella 3, dopo la qualifica 7.21, è inserita la seguente:
7.21 bis - Istruttore sanitario 1 posto
Nella tabella 4 la dotazione di posti per livello è così modificata:
- la dotazione del III livello retributivo è variata in aumento di 34 posti;
- la dotazione del IV livello retributivo è variata in aumento di 28 posti;
- la dotazione del VI livello retributivo è variata in diminuizione di 62 posti.
Nella tabella 5 sono inserite le seguenti variazioni ed integrazioni:
-
in corrispondenza della qualifica 6.10, la dizione
" diploma di laurea "
è integrata dalla dizione
" e iscrizione all'albo dei pubblicisti ";
-
le dizioni delle qualifiche 7.3 e 7.4 sono così rettificate:
7.3 - Diploma di laurea a indirizzo:
- economico
- statistico e anni 2 (b)
- diploma di ragioniere o perito commerciale e anni 6 (b)
7.4 - Diploma di geometra o perito edile e anni 6 (b).
Dopo la qualifica 7.21 è inserita la seguente:
7.21 bis - diploma di assistente sanitario e anni 6 (b).
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge reionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 30 novembre 1982

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