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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. 53

CONCORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SULLA VIABILITÀ STATALE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 143 del 3 dicembre 1982

INDICE

Art. 3 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982 n. 531 Sito esterno "Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale", concorre, con contributi in capitale, alla realizzazione di infrastrutture stradali statali di interesse regionale, al fine di integrarle nel sistema regionale della viabilità.
Art. 2
La Giunta regionale presenta al Consiglio, per l'approvazione, il programma. La Giunta approva la relativa convenzione con l'ANAS.
Alla realizzazione di dette opere possono concorrere finanziariamente gli Enti locali ed economici interessati, attraverso una convenzione con la Regione che è approvata dalla Giunta regionale.
I contributi verranno erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale, e per sua delega dell'Assessore competente, e saranno corrisposti all'ANAS secondo le modalità indicate nella convenzione stessa.
Art. 3
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a L.32.450.000.000 nel quadriennio 1982-1985, di cui Lire 6.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982, la Regione Emilia-Romagna fa fronte per L.30.000.000.000, con i fondi già allocati, nel bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e pluriennale 1982-1985, al Cap. 45340 "Contributi in capitale all'Azienda di Stato per le Strade Statali (ANAS) per l'eliminazione, sulla viabilità statale, delle strozzature esistenti ed al miglioramento della mobilità" ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 della Legge regionale 6 settembre 1982, n. 44, e per i rimanenti 2.450.000.000, previsti a carico dell'esercizio finanziario 1985, con i fondi che verranno stanziati a favore del predetto capitolo di spesa in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio stesso, nell'ambito delle risorse regionali.
I contributi degli Enti locali ed economici di cui al 2 comma del precedente articolo 2, verranno introitati su di un capitolo che sarà appositamente istituito nella parte Entrata del bilancio regionale e corrispondentemente allocati su di un apposito capitolo di spesa del bilancio stesso.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 30 novembre 1982

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