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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato10/12/2019
2. Testo Coordinato06/11/2019
3. Testo Coordinato19/12/2016
4. Testo Coordinato29/07/2016
5. Testo Coordinato15/07/2016
6. Testo Coordinato30/07/2015
7. Testo Coordinato20/12/2013
8. Testo Coordinato21/12/2012
9. Testo Coordinato22/12/2011
10. Testo Coordinato23/12/2010
11. Testo Coordinato24/12/2009
12. Testo Coordinato22/12/2005
13. Testo Coordinato25/03/2004
14. Testo Originale13/03/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 06/12/1982

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 dicembre 1982, n. 54

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL NORD - ITALIA PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI( CIFDA) IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CEE 270/ 1979

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 6 dicembre 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
E' approvato l'accordo, allegato alla presente legge, tra le Regioni Piemonte, Valle d' Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Liguria ed Emilia - Romagna e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzione del " Consorzio Interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - CIFDA " in applicazione del regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.
Eventuali modificazioni al suddetto accordo, previa intesa tra i contraenti, saranno approvate con legge regionale.
Art. 2
Alla designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti della Regione Emilia - Romagna nel Consiglio generale del Consorzio provvede la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti.
Art. 3
Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi stanziati sul Cap. 75160 " Contributi per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale autorizzate direttamente dalla Regione ed attuate da Enti, Associazioni e Fondazioni, convenzionati o non convenzionati, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale " del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.
Per gli esercizi successivi al 1982 si fa fronte con i fondi che verranno stanziati sui capitoli corrispondenti al Cap. 75160.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bolletfino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 2 dicembre 1982

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