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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 56

ISTITUZIONE DI TARIFFE SPECIALI DI ABBONAMENTO A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 16 dicembre 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Fino al 31 dicembre 1983, è istituita, in deroga all'art. 24 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, la tariffa speciale di abbonamento semestrale, valida per una determinata linea di bacino, dell'importo di L.10.000, a favore delle seguenti categorie di utenza:
a) titolari di pensione sociale o di pensione minima, compresi i titolari di pensione integrata ai sensi dell'art. 14 quater della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno;
b) titolari di pensione di invalidità, di importo non superiore al minimo.
I titolari di pensioni, di cui sopra, non devono possedere altre fonti di reddito e devono risultare residenti nella regione.
Art. 2
In deroga all'art. 29 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, è istituita la tariffa speciale di abbonamento semestrale dell'importo di L.10.000, valida sull'intera rete urbana, a favore delle categorie di utenti indicati all'articolo precedente, aventi la residenza effettiva nel Comune dove si svolge il servizio urbano.
Art. 3
Gli utenti, indicati nell'articolo 1, possono chiedere, in luogo delle singole agevolazioni tariffarie di cui ai precedenti articoli, l'applicazione della tariffa unica semestrale di L.10.000 valida per linea di bacino, maggiorata di L.5.000 per l'estensione di validità sull'intera rete urbana.
Art. 4
Le tessere di abbonamento sono rilasciate dalle imprese esercenti su presentazione di dichiarazione del Comune di residenza dell'istante, che attesti la qualità di titolare di pensione minima del medesimo, nonchè di una dichiarazione dell'interessato attestante che lo stesso non possiede altro reddito al di fuori della pensione.
Art. 5
La Giunta regionale può autorizzare la istituzione, sui servizi di bacino e per determinate linee o tratti di esse, di tariffe di corsa semplice e/ o di abbonamento mensile scontati per militari di leva di stanza nella regione Emilia - Romagna.
La predetta autorizzazione è limitata alle linee o tratti delle stesse che colleghino le località di stanza dei militari di leva con i centri urbani viciniori.
Con l'atto di autorizzazione, la Giunta regionale stabilisce altresì l'entità dello sconto rispetto alla tariffa vigente determinata ai sensi dell'art. 23 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45.
Art. 6
L'uso irregolare di tessere di abbonamento, o l'uso di tessere fra loro incompatibili, è punito con la sanzione amministrativa di L.10.000.
Non può essere rilasciata tessera di abbonamento all'utente che abbia commesso più di una infrazione alle disposizioni di cui al comma precedente.
Art. 7
L'entità delle tariffe speciali di cui ai precedenti articoli può essere modificata con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 8
Le tariffe speciali di cui sopra sono considerate a tutti gli effetti tariffe minime ai sensi della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45 e successive modifiche valide per tutto il territorio regionale e senza ulteriori agevolazioni da parte della pubblica amministrazione non previste nella presente legge.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 14 dicembre 1982

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