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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 58

OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 16 dicembre 1982

Art. 1
Per ogni anno di servizio, la Regione - a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui trattasi per tutto il settore del pubblico impiego - assicura ai propri dipendenti e loro aventi causa un trattamento previdenziale (indennità di fine servizio) pari a 1/ 12 dell'80% dell'ultima retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL - Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali - prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio.
La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennità premio servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.
La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente se e presso quale ente maturi il diritto a pensione e indipendentemente altresì da qualsiasi causa di cessazione.

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