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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 58

OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 16 dicembre 1982

Art. 2
I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono:
a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto d' impiego o di lavoro;
b) i servizi riconosciuti, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 Sito esterno, nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;
c) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL vigente all'atto della cessazione del servizio del dipendente;
d) i servizi riconosciuti o riconoscibili ai sensi dell' art. 112 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, come modificato dall'art. 37 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 26, indipendentemente dalla natura o qualificazione giuridica del rapporto d' impiego o di lavoro.
I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici diversi dalla Regione, per poter essere considerati nel computo del trattamento previdenziale debbono essere riscattati, ad iniziativa dell'interessato, secondo l'ordinamento INADEL, a cura dell'INADEL stesso, ove le disposizioni relative lo consentano.
Nell'ipotesi di preesistenti rapporti previdenziali non instaurati con l'ENPAS o con l'INADEL, i servizi che vi hanno dato luogo sono riconoscibili senza riscatto solo se le indennità di anzianità ed analoghe maturate e spettanti per effetto dei rapporti previdenziali stessi sono versate alla Regione, oppure, per disposizioni di legge della Repubblica o della Regione, all'INADEL od all'ente pubblico presso il quale è acceso il rapporto previdenziale.

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