LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 58
OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 16 dicembre 1982
Art. 3
I collaboratori regionali interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda sei mesi prima della cessazione del servizio.
L'onere del riscatto viene determinato alla data di ricevimento della domanda e secondo le norme di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge.