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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 58

OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 16 dicembre 1982

Art. 4
Resta esclusa la corresponsione diretta dell'indennità da parte della Regione ogni qualvolta, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il collaboratore regionale abbia maturato il diritto al premio di fine servizio od emolumento analogo a carico dell'Istituto col quale è acceso il rapporto previdenziale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1.

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