LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 58
OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 16 dicembre 1982
Art. 5
Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29, concernente la " indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi ", in quanto compatibili con le norme della presente legge.