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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 58

OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 16 dicembre 1982

Art. 5
Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29, concernente la " indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi ", in quanto compatibili con le norme della presente legge.

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